Chi deve pagarla?
Soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo sono:
– i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
– i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
– gli ex coniugi affidatari della casa coniugale;
– i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il modello F24 prevede l’indicazione nella sezione “IMU e tributi locali” dei codici tributi relativi al tipo di immobile (Tab.A) .
Quando si paga?
L’acconto, pari al 50 % del dovuto, doveva essere corrisposto entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato) e il restante entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica).
Limitatamente all’abitazione principale, ai contribuenti è lasciata l’alternativa di pagare l’imposta dovuta in 3 rate uguali: 18 giugno, 17 settembre, 17 dicembre.
I cittadini italiani residenti all’estero dovranno versare l’IMU secondo le modalità ordinarie e possono versarla cumulativamente, per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se in Comuni diversi, ma sempre in euro. Per le altre modalità di versamento si rinvia al comunicato stampa n. 68 del 31 maggio del Ministero dell’Economia.
Per gli immobili e le attività all’estero dei cittadini italiani le disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento direttoriale del 5 giugno.
A chi spettano le detrazioni?
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 complessivi. Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da 2 coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100,mentre se vi risiedono e dimorano per l’intero anno, 4 soggetti passivi a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50. La detrazione è maggiorata di € 50, fino ad un massimo di € 400,per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, anche se fiscalmente indipendente a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente. L’importo complessivo della detrazione può pertanto risultare al massimo pari a € 600. Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di € 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso . Se invece vi abita solo uno dei soggetti, le detrazioni spetteranno solo a lui.
A chi va l’Imu?
Il gettito derivante dalle abitazioni principali e dai fabbricati strumentali all’attività agricola, ovvero gli immobili assoggettati all’aliquota agevolata detta “prima casa”, va interamente al Comune di competenza e dunque qui non vi è ambiguità. Il gettito riservato allo Stato, relativo a tutti gli altri immobili, ovvero quello relativo agli immobili assoggettati ad aliquota IMU ordinaria (ad esempio le seconde case, gli uffici, ecc.), viene ripartito al 50% al Comune e al 50% allo Stato dell’importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base pari allo 0,76%.
Al saldo si applicherà l’aliquota stabilita, entro il 30 settembre, dal proprio comune, che potrà modificare quella di base, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali per l’abitazione di residenza. Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%. Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all’estero.
Per prima casa s’intende l’unica dimora scelta come abituale residenza anagrafica dal nucleo familiare, anche se i coniugi risiedono anagraficamente in diverse abitazioni situate nel territorio comunale. Diversamente se i coniugi risiedono in immobili situati in comuni diversi, entrambi possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista, mentre la maggiorazione per i figli spetterà ad un solo coniuge per l’immobile in cui i figli dimorano e risiedono.
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Sugli altri immobili si applicherà l’aliquota del 7,6 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali. Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 4,6% ad un massimo di 10,6%. Il legislatore, nel riconoscere al Comune la facoltà di manovrare questa aliquota, ha voluto salvaguardare la quota del gettito riservata allo Stato comunque pari a 0,38% e un gettito minimo al Comune.