Sicurezza e aree giochi - QdS

Sicurezza e aree giochi

Nunzia Scandurra

Sicurezza e aree giochi

martedì 10 Luglio 2012

Tutelata l’incolumità dei bambini che giocano nelle aree attrezzate

PALERMO – Con la bella stagione i parchi pubblici, acquatici e ludici, si riempiono per favorire il divertimento di adulti e piccini. Nella realtà complessa di tali aree attrezzate, l’individuazione delle rispettive responsabilità, nei casi d’incidenti, deve essere valutata caso per caso.
L’uso libero di giochi e attrezzature da parte dei bimbi è, generalmente, sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia e la sorveglianza nel caso in cui le attrezzature siano state utilizzate correttamente. Vi è da dire, però, che se il parco è privo di sicurezze e protezioni, potrebbero rispondere dei danni anche i proprietari dei giochi stessi oppure, nel caso di attrezzature non conformi alle norme tecniche di sicurezza Uni En 1176 e Uni En 1177, il fabbricante e/o l’importatore e/o il distributore.
La normativa citata, del 2003, è dettagliata per i materiali, che dovrebbero essere fabbricati a regola d’arte, ponendo particolare attenzione ai potenziali pericoli tossici dei rivestimenti di superficie. Non devono essere utilizzate sostanze pericolose che possono causare danni alla salute di chi utilizza l’attrezzatura. Le dimensioni ed il grado di difficoltà dell’attrezzatura dovrebbero essere idonei per gli utilizzatori previsti o per il gruppo di età al quale essa è destinata. Devono quindi essere fatte delle prove di integrità strutturale alle quali la struttura deve resistere, tenendo conto di carichi permanenti e variabili.
Le attrezzature devono essere progettate in modo da consentire agli adulti di assistere i bambini che si trovano all’interno. Ad esempio i tunnel e le casette non possono avere una distanza interna maggiore di 2000 mm da un punto di entrata, e non possono avere dimensioni minori di 500 mm. Deve inoltre essere prevista una pavimentazione adeguata ad assorbire un’eventuale caduta. Nella scelta dei materiali, il fabbricante deve tener conto dei pericoli di intrappolamento che possono verificarsi a causa della deformazione dei materiali durante l’uso, e ai rischi che si corrono per intrappolamento per indumenti (in particolare il pericolo di strangolamento). Qualora, invece, il sinistro si sia verificato per la non corretta installazione o manutenzione delle attrezzature – site in luoghi comunali, scolastici, centri commerciali – la responsabilità ricade sul personale dell’amministrazione o al gestore.

Avv. Nunzia Scandurra
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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