Ristrutturazione dell’immobile e danni per i vicini di casa - QdS

Ristrutturazione dell’immobile e danni per i vicini di casa

Francesca Pecorino

Ristrutturazione dell’immobile e danni per i vicini di casa

giovedì 23 Agosto 2012

La Cassazione sul danno non patrimoniale per “perdita della tranquillità”

PALERMO – Capita di frequente che nei condomini i nostri vicini decidano di ristrutturare il loro immobile e, quindi, incarichino una ditta che si occuperà dell’esecuzione di lavori spesso interminabili, che cagionano non pochi disagi derivanti da immissioni sonore e non solo.
Insomma, ne deriva una perdita della tranquillità che spesso si sostanzia nelle richieste risarcitorie più disparate da parte dei condomini, che non sempre possono trovare accoglimento.
Infatti, spesso il danno lamentato non ha solo natura patrimoniale ma anche non patrimoniale (morale, biologica ed esistenziale). In definitiva, si richiede il risarcimento del disagio patito e del conseguente stato di ansia, che deriverebbe dall’essere costretti a subire per lunghi periodi immissioni di polveri e rumori, che verosimilmente potrebbero incidere in maniera negativa sullo svolgimento della vita quotidiana dei vicini.
La Cassazione, con la sentenza n. 17427/2011, a tal proposito, ha statuito che non tutte le richieste risarcitorie di danni non patrimoniali possono trovare accoglimento, atteso che il turbamento della tranquillità familiare non può essere considerato alla stregua dei diritti costituzionalmente garantiti alla cui violazione segue sempre la tutela risarcitoria.
Sebbene non è sempre necessaria un’analisi medico legale volta ad accertare il danno all’integrità psico-fisica e ciò, perché il giudice può rifarsi alle presunzioni e, quindi, può quantificare il danno sulla base di criteri equitativi, egli deve sempre indicare in maniera specifica gli elementi di fatto ed i criteri di riferimento.
 La Corte Suprema rifacendosi a precedenti pronunce specifica che “la categoria del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto”.
Di conseguenza, la Cassazione parla addirittura di diritti immaginari e perciò non risarcibili che raggruppano tutta una serie di fattispecie che minerebbero un diritto inesistente al benessere e alla serenità familiare, minato da “disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”. Diritto, che non può trovare tutela nell’ambito del nostro ordinamento se non quando si faccia riferimento a precise circostanze fattuali ed a risultati di precisi accertamenti probatori.

Avv. Francesca Pecorino
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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