Il ministro ha ribadito con una circolare che la pubblicazione dei dati deve avvenire “non oltre il mese di luglio” ed ha ricordato che la legge 18 giugno 2009 n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, entrata in vigore il 4 luglio 2009, contiene, tra gli altri provvedimenti, l’articolo 21 che introduce disposizioni volte a favorire l’efficienza e la trasparenza.
Per essere chiaro il ministro ha illustrato l’ultima circolare diretta “alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001” . Tale comma specifica che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi “(…) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province (…) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. E più avanti, il comma 3. ricorda che “le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione”.
Le amministrazioni dovranno avere cura di mettere a disposizione sul sito internet i dati curriculari di tutti i dirigenti in servizio, titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca. Il curriculum dovrà essere compilato, e periodicamente aggiornato, a cura dell’interessato.
Nei fatti ciò che si rileva guardando la sequenza cronologica di leggi, decreti, circolari e Ccnl riguardanti il personale della Regione, è che in materia di pubblica amministrazione regionale in sessant’anni le principali leggi regionali adottate sono quelle che riportiamo nel box a lato. La legge più importante dal punto di vista organizzativo è la n. 10 del 2000 che in 41 articoli ha ridisegnato struttura e competenze degli assessorati, ha ratificato la nascita dei dipartimenti, ha attribuito (articolo 2) ai dirigenti “(…) l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
E finalmente veniamo ai curricula. All’articolo 6 è prevista “(…) la cura di una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi e l’interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni (…)”. La banca dati dei curricula dopo nove anni ancora non c’è e le informazioni non sono accessibili ai cittadini.