Rinvio pagamento dell'Iva per cassa, estesa la platea dei contribuenti ammessi - QdS

Rinvio pagamento dell’Iva per cassa, estesa la platea dei contribuenti ammessi

Michela Forastieri

Rinvio pagamento dell’Iva per cassa, estesa la platea dei contribuenti ammessi

mercoledì 12 Settembre 2012

Possibile versare l’imposta all’Erario al momento della riscossione del corrispettivo dal proprio cliente per affari sotto 2 mln €. Il Decreto Crescita (convertito in L. 134/12) stabilisce nuove disposizioni anche sul fronte detrazione

ROMA – Come è noto, l’IVA si applica facendo la differenza tra l’imposta dovuta, ossia quella applicata dall’imprenditore, dall’artista o dal professionista sulle fatture emesse o scorporata dai corrispettivi riscossi, e quella detraibile allo stesso addebitata dai suoi fornitori di beni e servizi.
È questa, in estrema sintesi, la procedura di liquidazione che, con periodicità mensile o, in alcuni casi, trimestrale, deve essere fatta per ricavarne l’imposta da versare all’Erario oppure l’imposta a credito da computare nel periodo d’imposta successivo ovvero, in presenza di determinate condizioni, da rimborsare.
In questa liquidazione, come già detto, tra l’imposta dovuta viene normalmente inclusa tutta l’IVA indicata nelle fatture emesse, anche se non pagata. In pratica, l’emissione di una fattura fa scattare il cosiddetto principio della “esigibilità” che rende dovuto all’Erario il tributo anche se materialmente ancora non pagato dal fornitore.
A questo principio fanno eccezione le cessioni di prodotti farmaceutici di cui al punto 114) della terza parte della tabella A effettuate dai farmacisti, nonché le operazioni compiute nei confronti dei soggetti di cui al 5^ comma dell’art.6 del D.P.R. 633/72 tra cui, principalmente, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli Istituti universitari e le Aziende Sanitarie Locali.
In pratica, la Pubblica Amministrazione, ammettendo la propria cronica difficoltà ad eseguire i pagamenti, ha riconosciuto il diritto delle aziende a non versare un’IVA che la stessa Pubblica Amministrazione ritarda a pagare unitamente al corrispettivo.
Fanno eccezione, inoltre, in base a quanto previsto dall’art.7 del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009 e dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale 26/3/2009, i contribuenti con volume d’affari inferiore a 200.000 Euro. Anche questi ultimi sono quindi ammessi a rinviare l’esigibilità, operazione per operazione (quindi non in maniera generalizzata ma di volta in volta), al momento del pagamento del corrispettivo da parte del soggetto acquirente o committente, ma in ogni caso non oltre il termine di un anno dalla data dell’operazione (termine che non si applica nel caso di fallimento).  
La possibilità del differimento dell’esigibilità è comunque limitata alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti IVA ed è subordinata pure alla espressa indicazione in fattura della volontà di rimandare il pagamento dell’IVA. Sono escluse quindi le operazioni nei confronti di privati consumatori, nonché quelle per le quali si applica il “reverse-charge” e quelle poste in essere da soggetti che applicano regimi speciali.  
Ora, o meglio dalla data della entrata in vigore delle nuove disposizioni, subordinata all’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale, la possibilità del criterio “IVA per cassa” viene esteso ad altri contribuenti. Vengono contemporaneamente abrogate le vecchie disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009.
L’art. 32 bis del D.L. 83 del 22/5/2012 (Decreto crescita), dopo la conversione in legge avvenuta con la legge 7/8/2012 n.134, infatti, ha previsto  la possibilità di rinviare il momento del pagamento dell’IVA all’Erario al momento della riscossione del corrispettivo dal proprio cliente anche per il cedente o prestatore del servizio con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro.
Come si diceva prima, però, dovrà essere emanato, entro sessanta giorni dalla legge di conversione del decreto legge 83, un apposito Decreto Ministeriale di attuazione delle nuove disposizioni, nonché un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardante le modalità per l’esercizio dell’opzione.
Come per il previgente regime “IVA per cassa”, detto rinvio si applica solo quando il cessionario o committente del servizio è un’impresa, un artista o professionista (in pratica, quando è  titolare di partita IVA).
Anche ora, inoltre, il rinvio non può andare oltre il termine di un anno dalla data dell’operazione (termine che non si applica nel caso di fallimento).  Resta la disposizione che impedisce l’applicazione del rinvio in presenza di regime speciali (regimi monofase, agenzia di viaggio e turismo, regime del margine) ed in presenza di “reverse-charge”.
Diversamente dal previgente regime, invece, oltre all’elevazione della soglia di volume d’affari necessario (da 200.000 a 2 milioni di Euro), si registra una significativa novità riguardante il diritto alla detrazione.
Col vecchio sistema, infatti, quando il cedente o prestatore optava ed indicava in fattura il rinvio dell’esigibilità al momento della riscossione del corrispettivo, per il cessionario o committente si verificava un automatico e simmetrico rinvio della detrazione.
Ora, invece, proprio per rendere più appetibile il sistema, la detrazione da parte del cliente è sempre immediata, ossia legata esclusivamente alla ricezione della fattura, anche quando il pagamento non è ancora avvenuto.
Tuttavia, allo scopo di equilibrare il sistema di applicazione dell’IVA che prevede il diritto alla detrazione sempre legato all’obbligo del versamento, l’odierno legislatore ha pensato ad un sistema diverso, limitando non il diritto alla detrazione del cliente del contribuente ammesso all’“IVA per cassa”, bensì quello di tale stesso soggetto il quale, se da un lato ha il diritto di rinviare il pagamento dell’IVA da lui addebitata in fattura (se il corrispettivo non gli è stato ancora pagato), dall’altro non ha il diritto di detrarre l’IVA a lui addebitata dai suoi fornitori di beni e servizi finché lui stesso non avrà pagato loro il corrispettivo.
Un sistema, per la verità, un po’ farraginoso, che presenta numerosi aspetti di criticità, forse anche di natura comunitaria, perché di fatto incide in maniera molto significativa sul principio fondamentale dell’IVA, ossia sul principio della “esigibilità” dell’imposta, così come espressamente previsto dall’art.6 del D.P.R,. 633/72, secondo il quale, così come detto in precedenza, la detrazione dell’IVA è ammessa solo quando, in capo al fornitore del bene o servizio, sia sorto l’obbligo del versamento.
 
Con la nuova disposizione, invece, a fianco del rinvio del pagamento è stato previsto uno slittamento della detrazione, ma di una detrazione che non ha nulla a che vedere con l’imposta a debito rinviata, per cui si potrebbe verificare una limitazione della detrazione per somme superiori a quelle dovute e rinviate, oppure, al contrario, una limitazione di detrazione pari a zero nonostante un rinvio di ingenti somme dovute all’Erario e portate in detrazione dal cliente.  Comunque, la disposizione già esiste e non ci resta che attendere l’emanazione del Decreto Ministeriale che la renderà  operativa fissandone la data di decorrenza e definendo le modalità di attuazione.

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