Lo stress da super lavoro va riconosciuto e risarcito - QdS

Lo stress da super lavoro va riconosciuto e risarcito

Andrea Carlino

Lo stress da super lavoro va riconosciuto e risarcito

martedì 30 Ottobre 2012

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione

CATANIA – Il danno per lo stress da super lavoro va riconosciuto al lavoratore anche se non lo ha mai rivendicato nel corso del rapporto di lavoro e anche se, successivamente, viene espulso dall’ufficio.
Il via libera arriva dalla Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 18211) che spiega come, «in base al principio della "ragionevolezza" l’orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute». In questo modo, la Suprema Corte ha convalidato un risarcimento del danno biologico pari a 25 mila euro nei confronti di un ex portiere di notte che aveva lavorato presso una società nella capitale, dal settembre 1974 al marzo 1997, riportando una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo. Il portiere, che per molti anni, occupandosi dell’assistenza ai clienti ed anche della cura dei valori riposti in cassaforte, aveva accusato una condizione di stress da super lavoro (facendo un orario di lavoro che andava dalle 21 alle 9 del mattino successivo).
Da qui è partita la sua richiesta di essere spostato ad un turno diurno, ma la società lo aveva invece licenziato, asserendo che ci fossero già altri due portieri per il turno di giorno. Davanti al giudice era stata stabilita la legittimità del licenziamento ma la società era stata condannata a risarcire comunque l’ex portiere con 25 mila euro per avergli causato una sindrome ansioso-depressiva. Inoltre, la Corte d’appello di Roma, nel marzo 2008, aveva riconosciuto al lavoratore anche un’altra somma pari a 1292 euro a titolo di differenze retributive. Contro la condanna al risarcimento per stress lavorativo, la società ha presentato ricorso in Cassazione, ma il ricorso è stato bocciato facendo osservare “il principio di ‘ragionevolezza‘ in base al quale l’orario di lavoro deve rispettare sempre i limiti della tutela del diritto alla salute.
 
Questa mole di super lavoro dunque, è stata riconosciuta come concausa del “disturbo depressivo ansioso cronico quale evoluzione di un disturbo dall’adattamento reattivo a situazione occupazionale stressante”, accusato dal lavoratore e, come tale, deve essere risarcito dall’azienda il danno biologico che da tale disturbo deriva.

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