Imu, stangata in arrivo. In Sicilia previsto un vero e proprio salasso - QdS

Imu, stangata in arrivo. In Sicilia previsto un vero e proprio salasso

Michele Giuliano

Imu, stangata in arrivo. In Sicilia previsto un vero e proprio salasso

mercoledì 28 Novembre 2012

Il 17 dicembre il saldo Imu del 2012: nell’Isola molti Comuni hanno portato l’imposta al massimo. Aliquota media prevista per gli immobili diversi dalla prima casa intorno al 10%

PALERMO – Il 17 dicembre prossimo sarà una giornata difficile per milioni di contribuenti siciliani, chiamati a pagare il saldo Imu per il 2012. Una rilevazione effettuata da Ifel, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale nella pressoché totalità dei Comuni con più di 100.000 abitanti, segnala infatti che la aliquota media che sarà applicata per gli immobili diversi dalla abitazione principale sarà del 10,37 per cento (quella massima consentita è del 10,6 per cento). In Sicilia però proprio i Comuni oltre i 100 mila abitanti non hanno fatto sconti a nessuno: Palermo, Catania, Messina e Siracusa hanno portato al massimo l’aliquota per i possessori delle seconde case.
Rispetto agli acconti versati a luglio, la rata di dicembre sarà dunque estremamente pesante per una moltitudine di cittadini. E oltretutto, la loro sofferenza non porterà giovamento alle casse dei Comuni che continueranno a lamentare considerevoli ammanchi rispetto agli anni precedenti, per le conseguenze disastrose delle norme previste dal patto di stabilità interno e della introduzione affrettata e scarsamente ponderata della stessa Imu.
L’innalzamento delle aliquote è stato dunque una scelta obbligata per tutti i Comuni. Complessivamente, il taglio della spending review ha infatti portato il contributo offerto dal comparto dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica a 15 miliardi di euro nel periodo 2007-2013 a cui si devono aggiungere 7 miliardi di tagli aggiuntivi; tutto questo rappresenta circa il 14 per cento delle manovre realizzate dall’intera pubblica amministrazione. E questo significa che il 14 per cento del contributo alle manovre riguardanti tutta la pubblica amministrazione è stato garantito, in questi anni, da un comparto che nello stesso ambito vale, quanto a spesa corrente, appena il 7,1 per cento. E le previsioni, per i prossimi anni, sono ancora più restrittive.
L’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni, sosterrà e affiancherà i sindaci che intendono ricorrere al Tar sui valori Imu e Ici pubblicati dal Ministero dell’Economia. Secondo l’Anci il percorso seguito dal Ministero dell’Economia comporta “un assetto finanziario insostenibile e presumibilmente derivante da problemi nelle quantificazioni delle diverse componenti”.
Intanto, anche secondo l’Anci, il saldo Imu del 17 dicembre si tradurrà in una stangata per i cittadini. Tra l’altro è stato aperto anche un contenzioso, se così si può chiamare: infatti il deputato nazionale del Pdl, Mauro Pili, ha intimato al governo nazionale di fermare subito l’introduzione dell’Imu proprio in Sicilia: “La tassa sulla casa è inapplicabile – dice – perché viola gli Statuti autonomi e lede i principi costituzionali che regolano i rapporti tra lo Stato e le Regioni Speciali.
La sentenza delle scorse settimane della Corte Costituzionale è chiara ed esplicita: il federalismo municipale, e nella fattispecie l’Imu, non si applica alle Regioni autonome se non con la modifica dei rispettivi statuti attraverso le procedure costituzionali che regolano tali modifiche. Ulteriori violazioni statutarie e costituzionali rappresentano un vero e proprio attentato allo Statuto della Sicilia”.
 

 
Corte Costituzionale su Imu in Regioni a statuto speciale
 
La Corte Costituzionale nelle scorse settimane ha decisamente bocciato l’applicazione dell’Imu nelle Regioni a Statuto Speciale. Con la recentissima sentenza n. 64 del 7 marzo 2012, in riferimento all’impugnativa da parte della Regione Sicilia del decreto che istituisce l’Imu, l’Alta Corte ha affermato che il decreto “si applica nei confronti delle Regioni a statuto speciale solo nel rispetto dei rispettivi statuti. Ne consegue l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell’articolo 2, in quanto non rispettosi dello statuto d’autonomia. La Corte Costituzionale nella stessa sentenza afferma che “tale conclusione è coerente con i princìpi contenuti nella legge 5 maggio 2009, numero 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), la quale, essendo assunta a fondamento del decreto legislativo n. 23 del 2011, ne definisce anche i limiti di applicazione”. Ed ancora viene ribadito che una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali è ribadita dal richiamato articolo 27 della stessa legge di delegazione, il quale stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale al “conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà deve avvenire nel rispetto degli statuti speciali”.

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