Il risultato è stato di lasciare in mano ai giudici l’adeguamento alla realtà in evoluzione dell’istituto. Quando è nato, i condominii erano davvero rari, dato che la massa della popolazione urbana viveva in affitto in case di un unico proprietario.
Ora, invece, ci abitano la metà delle famiglie, e quasi al 90% sono in proprietà, cioè condomini. Una revisione, quindi, si imponeva.
Il provvedimento entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma modifica gli articoli del Codice Civile dal 1117 al 1138.
Ben 31 nuovi articoli andranno a regolare le discipline di condominio, introducendo numerose novità in materia di convocazioni e di registrazione del sito web condominiale.
Sono state inoltre introdotte numerose disposizioni sull’ammodernamento della convivenza e delle discipline che regolano e definiscono la convivenza tra inquilini.
Amministratori
Dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un diploma delle superiori e della polizza Rc professionale.
Sarà obbligatorio anche seguire il corso di formazione iniziale e gli aggiornamenti periodici.
Uniche deroghe: se l’amministratore di condominio ha svolto questa funzione per almeno un anno nell’ultimo triennio potrà fare a meno del diploma e del corso di formazione iniziale. Inoltre, se si tratta di uno dei condòmini non è necessaria né la Rc né la formazione periodica.
L’amministratore verrà rinnovato automaticamente ogni anno, salvo che l’assemblea decida di dimissionarlo.
Contabilità trasparente
L’amministratore di condominio sarà obbligato a redigere una contabilità trasparente, con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa della gestione. I condòmini potranno verificare i giustificativi di spesa in ogni momento.
Morosi
L’amministratore di condominio sarà obbligato a chiedere il decreto ingiuntivo per i morosi entro sei mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa non pagata.
Sarà possibile modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, con l’80% dei condòmini e dei millesimi.
Installazione impianti
Per installare sull’intero edificio impianti di fonti rinnovabili, ricezione televisiva e videosorveglianza sarà necessario il consenso della maggioranza dell’assemblea, con almeno 500 millesimi.
Gli impianti individuali sono leciti, salvo la salvaguardia del “decoro architettonico”.
Riscaldamento centralizzato
Riscaldamento centralizzato: sancito il diritto a distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, solo se non emergano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.
Animali domestici
Animali domestici: non sarà più possibile vietare per regolamento la detenzione di animali domestici.
Violazione del regolamento
Violazione del regolamento: si pagherà una sanzione di 200 euro che può salire a 800 in casi di recidiva.
Scale e ascensori
Scale e ascensori: la spesa sarà suddivisa calcolando per metà il valore millesimale e per l’altra metà il piano in cui si trova l’abitazione.
Assemblea condominiale
Assemblea condominiale: per la seconda convocazione è necessario almeno un terzo dei condòmini e dei millesimi.
Le impugnazioni delle delibere possono essere fatte solo dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti.
L’assemblea può essere convocata anche nei giorni di feste religiose.
Sito internet
Sito internet per controllare le spese: stessa maggioranza anche per deliberare l’attivazione, a cura dell’amministratore e a spese dei condomini, di un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, per consultare e stampare in formato digitale i rendiconti mensili e gli altri documenti dell’assemblea.
“Non va dimenticato» – ha aggiunto il Presidente – che le norme oggi modificate hanno consentito alla giurisprudenza, in questi anni, di estendere sempre di più fronte delle tutele proteggendo così non soltanto i disabili residenti negli edifici condominiali ma anche tutti coloro che hanno occasione di accedervi per qualsiasi motivo. Abbiamo così dimostrato che la battaglia per l’eliminazione delle barriere riguarda tutti i cittadini e non soltanto i disabili”.
Tali servizi potranno essere svolti sia negli spazi comuni condominiali (se autorizzati), sia nelle singole case dei condòmini. Verrano pagati non dal condominio, ma da chi ne usufruirà.
La figura si aggiunge a quella – già istituita – dell’assistente condominiale, chiamato a compiti di natura diversa, come il disbrigo di pratiche amministrative, anche attraverso computer e internet.