Parcheggi condominali: come provvedere alla ripartizione - QdS

Parcheggi condominali: come provvedere alla ripartizione

Eloisa Bucolo

Parcheggi condominali: come provvedere alla ripartizione

martedì 18 Dicembre 2012

Vincolo di destinazione d’uso previsto dall’art. 18 della L. 765/67

CATANIA – Il parcheggio è una comodità a cui non si rinuncia facilmente! Il problema dei posti auto non riguarda solo le strade della nostra città, ma anche i cortili dei palazzi in cui viviamo. Spesso, la volontà di destinare a parcheggio uno spazio comune, adibito ad uso diverso o inutilizzato, oppure l’insufficienza di posti per tutti i condomini, diventano motivo di interminabili controversie e discussione.
L’art. 18 della L.765 del 1967, per le nuove costruzioni ha introdotto un vincolo di destinazione d’uso, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione e obbliga a prevedere la presenza di un numero minimo di parcheggi.
Per le costruzioni precedenti il 1967, è necessario innanzitutto verificare se nel regolamento condominiale sia prevista una specifica destinazione di uso per gli spazi comuni e procedere ad una eventuale variazione d’uso con delibera assembleare. In questo caso, l’art. 1136 c.c. avverte la necessità di ottenere l’unanimità dei consensi, per scongiurare il rischio di dare attuazione a delibere che di fatto arrechino danno al singolo condomino, ad esempio rendendo difficoltoso l’ingresso alla sua abitazione. Quando invece i posti sono inferiori al numero degli effettivi condomini diventa più difficile l’ottenimento di una delibera che trovi tutti i condomini d’accordo sull’assegnazione dei posti.
Il criterio dell’anzianità di acquisto della casa o della divisione su base millesimale (Cassazione con sent. n. 26226 del 2006) a meno che non vi sia unanimità di consensi, non possono trovare applicazione perché lederebbero il pari diritto di ciascuno di servirsi della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c.
Una strada percorribile è la turnazione a tempo, secondo cui l’assegnazione avviene in maniera esclusiva per un periodo di tempo predeterminato, senza che gli altri condomini possano, al di fuori del proprio turno, lasciare la propria auto negli spazi assegnati ad altri, anche se temporaneamente vuoti. Tale modus operandi, assunto con delibera assembleare unanime “costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune” secondo quanto dichiarato di recente dalla Suprema Corte, con sentenza n. 12485/2012.
Soluzioni alternative potrebbero essere l’affitto dei posti auto mancanti, a spese del condominio, in uno spazio adiacente o vicino all’edificio, o ancora la locazione ai condomini interessati dei posti esistenti negli spazi comuni, destinando ovviamente il ricavato ad un fondo a beneficio di tutti.

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