Iva, ecco tutte le novità introdotte dalla direttiva europea n. 2010/45 - QdS

Iva, ecco tutte le novità introdotte dalla direttiva europea n. 2010/45

Salvatore Forastieri

Iva, ecco tutte le novità introdotte dalla direttiva europea n. 2010/45

mercoledì 19 Dicembre 2012

Operazioni intracomunitarie, fatturazione con l’estero, reverse charge, fattura elettronica e semplificata: cosa cambia. Le nuove indicazioni dell’Ue recepite dal decreto legge dell’11 dicembre 2012 n. 216

ROMA – È stato pubblicato il Decreto legge 11 dicembre 2012 n. 216 con il quale vengono recepite le indicazioni dell’Unione Europea contenute nella Direttiva 10 luglio 2010 n. 2010/45/UE.
Questa la sintesi delle novità introdotte:
1) Nuovo concetto di momento impositivo per le operazioni intracomunitarie legato all’inizio del trasporto o la consegna al cessionario.
2) Previsione della “integrazione” della fattura in caso di acquisti di beni o servizi (anche quelli non generici) e della “autofattura”, in caso di acquisti di beni o servizi extracomunitari
3) Termini per l’integrazione della fattura e per l’autofatturazione
4) Fattura obbligatoria anche per le prestazioni diverse da quelle “generiche” (7 ter del D.P.R. 633/72) ed anche per quelle fatte a soggetti d’imposta extracomunitari . Previste precise indicazioni da inserire in fattura (reverse charge, operazione non soggetta, autofattura).
5) Nuova composizione del volume d’affari. Sono comprese tutte le operazioni, anche quelle extraterritoriali.
6) Nuova fattura, elettronica e semplificata, nonché fattura “differita” anche per le prestazioni di servizio.

Operazioni intracomunitarie – Momento impositivo e termini di fatturazione

Viene modificata la disposizione che legava il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria all’arrivo dei beni a destinazione o al pagamento del corrispettivo. Ora, invece, l’effettuazione dell’operazione coincide sempre con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario (o a terzi per suo conto). Non assume più rilevanza il pagamento anticipato del corrispettivo.
Vengono previsti nuovi termini di emissione di fattura per le cessioni comunitarie e per l’integrazione del documento comunitario per gli acquisti intracomunitari.
Cessioni comunitarie: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio trasporto spedizione)
Acquisti intracomunitari: non è previsto un termine specifico in quanto esso coincide con quello dell’annotazione (entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione), visto che, prima di essere annotato, il documento deve essere integrato.
Mancata ricezione della fattura comunitaria (entro il secondo mese successivo prima era il mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione):
Entro il giorno 15 del terzo mese successivo (prima era il secondo mese successivo) alla data di effettuazione dell’operazione
Nulla cambia con riguardo all’obbligo dell’integrazione o dell’autofatturazione in caso di operazioni diverse da quelle comunitarie oppure di operazioni costituite da prestazioni “non generiche”, ossia non incluse nell’art. 7 ter.

Fatturazione operazioni con l’Estero e volume d’affari. Modificato l’art.21 del D.P.R. 633/72.

La fattura diviene obbligatoria per tutte le operazioni con l’estero, evidentemente nei confronti di soggetti d’imposta, comunitari e non. Fino al 31 dicembre 2012 dovevano essere fatturate, a norma del 6^ comma dell’art.21, oltre che le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, anche le prestazioni “generiche” di cui all’art. 7 ter del DPR 633, operazioni queste ultime le quali, seppure fatturate, non facevano parte del volume d’affari.
Dal 1^ gennaio 2013, vanno fatturate tutte le operazioni con l’estero, anche le prestazioni “non generiche”, come le prestazioni su beni immobili esistenti all’estero oppure come le cessioni di beni che si trovano all’estero. Non vano fatturate solo quelle esenti di cui all’art.10 da 1 a 4 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative).
Le fatture senza addebito d’imposta in quanto assoggettabili ad IVA dal cessionario o committente,recano l’indicazione “reverse charge”. Quelle emesse nei confronti di soggetti extracomunitari, recano l’indicazione “operazione non soggetta”. Quelle emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio recano l’indicazione “autofatturazione”.
Prevista, con una modifica dell’art.6 del D.leg/vo 471/97, la sanzione tra i 5% ed il 10% in caso di mancata fatturazione di operazioni non soggette ad IVA.
Modificato anche il criterio di composizione del volume d’affari, fino ad ora costituito, oltre che dalle operazioni imponibili, anche da quelle non imponibili ed esenti, escluse però quelle (“generiche”) ex art. 7 ter (seppure fatturate a norma del 6^ comma dell’art.21 del DPR 633) poste in essere nei confronti di soggetti d’imposta comunitari e prive del requisito della territorialità. Ora, fanno parte del volume d’affari tutte le operazioni fatturate, anche quelle fatte all’estero e fuori UE, escluse soltanto le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività separate.
Le operazioni fatturate ma riguardanti operazioni prive del presupposto delle territorialità, pur essendo comprese nel volume d’affari, non concorrono alla formazione del “plafond” ai fini degli “acquisti in sospensione d’imposta” (esportatori abituali).

Reverse Charge

Quando il fornitore è un soggetto comunitario, è previsto l’obbligo dell’integrazione della fattura da parte del cliente italiano per tutte le prestazioni di servizio (non più soltanto per quelle “generiche ex art. 7 ter) e le cessioni di beni (territorialmente rilevanti in Italia).
Quando il fornitore è un soggetto extracomunitario, è previsto l’obbligo della autofattura.
I termini per l’integrazione o per l’autofatturazione sono evidentemente legati al momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole generali e quelle specifiche previste per le operazioni comunitarie ed extracomunitarie.

Fatturazione delle Operazioni

Per ciascuna operazione deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella o simile. La fattura deve essere datata, nonché numerata in ordine progressivo per anno solare, oppure, questa è la prima novità, adottando una numerazione generale a condizione, però, che tale numerazione consenta di identificare in modo univoco il documento.
Deve contenere i soliti elementi. Ora, però, sia per l’emittente che per il destinatario, deve essere indicato anche il numero di partita IVA. A norma del D.P.R. 784/76, deve essere indicato pure il codice fiscale del soggetto emittente. Se il cessionario o committente è un soggetto “intracomunitario”, va indicato il suo codice identificativo. Se il cessionario o committente è un privato, va indicato il suo numero di codice fiscale. Nell’indicazione dei corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, qualora questi siano indicati in valuta estera, si tiene conto del cambio del giorno di effettuazione dell’operazione e, in mancanza, della data della fattura.
Come al solito, va indicato l’mponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. Ora, però, se l’operazione non comporta addebito d’imposta, va indicata la specifica indicazione della tipologia dell’operazione, ora espressamente prevista (anche per l’evidenziazione di operazioni come quella del “margine” o quelle delle agenzia di viaggio), onde consentire l’individuazione dell’ipotesi di mancata applicazione dell’IVA.
Viene esteso l’obbligo della fattura a casi precedentemente esclusi. La fattura va quindi emessa ora anche per le prestazioni “non generiche” (da 7 quater a 7 septies) nei confronti di soggetti UE (“reverse charge”), per le operazioni nei confronti si soggetti extra UE (“operazione non soggetta”) e quando si tratta di un obbligo proprio del cessionario o committente (“auto fatturazione”). In pratica, finalmente, abbiamo ora una esaustiva indicazione delle diverse ipotesi di mancato addebito dell’IVA.
Queste operazioni ora incidono sempre sul volume d’affari, anche se non concorrono a formare ”plafond” per gli “esportatori abituali”.
La fattura deve essere emessa nel momento in cui si verifica uno degli eventi che, a norma dell’art. 6 del D.P.R. 633/72, segnano il momento impositivo (cessione di beni mobili: consegna o spedizione, – prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo, ecc.). La fattura,come è noto, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione (“fattura differita”), oltre che nel caso classico di cessione di beni risultanti da un documento di trasporto, oppure dallo scontrino fiscale “integrato” anche, e questa è un’altra novità, in caso di prestazioni di servizio che siano individuabili attraverso idonea documentazione.
 
Fattura Elettronica
Si considera tale la fattura emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico (anche attraverso un messaggio di posta elettronica con allegata la fattura in PDF, ovvero tramite fax ricevuto attraverso un PC).
Questa condizione, però, non è sufficiente. Anche se la fattura viene emessa in modo elettronico, per essere considerata tale è indispensabile che il destinatario accetti tale condizione.
Anche la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua consegna, spedizione, oppure al momento della sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Chi emette la fattura elettronica deve assicurare:
a) l’autenticità dell’origine
b) L’integrità del contenuto
Tali caratteristiche vengono assicurate mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale o mediante sistemi di trasmissione EDI, oppure ancora mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un affidabile collegamento tra la fattura e l’operazione che ne è oggetto (contratto, documento di trasporto, ricevuta di pagamento ecc.).
c) La leggibilità della fattura dalla sua emissione alla fine del termine di conservazione
La conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire in formato elettronico.
La fattura elettronica risponde,principalmente, alla necessità di accorciare i tempi di pagamento, nonché di ridurre i costi di stampa e spedizione delle imprese, risparmio che sarà evidentemente maggiore se la fattura elettronica si interfaccia con le altre procedure informatiche riguardanti la gestione amministrativa degli acquisti e delle vendite. Un altro vantaggio, poi, sarà sicuramente quello di ridurre le possibilità di evasione fiscale.

Fattura Semplificata

Viene ora prevista la possibilità di emissione di una fattura semplificata, contenente, cioè, un numero limitato di indicazioni rispetto a quella ordinaria.
La fattura semplificata può essere emessa, anche utilizzando apparecchi misuratori fiscali, in caso di:
a) Operazioni di importo non superiore a 100 Euro
b) Fatture rettificative (a prescindere dall’importo)
è vietata in caso di cessioni intracomunitarie, oppure di operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 4 dell’art.10 del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi di altro Stato comunitario, in cui è dovuta l’imposta.
La fattura semplificate deve contenere i seguenti elementi:
a) Data di emissione
b) Numero progressivo
c) Dati identificative del cedente o prestatore
d) Dati identificativi del cessionario o committente
e) Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
f) Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla
g) In caso di fattura semplificata rettificativa, gli estremi della fattura rettificata e le specifiche indicazioni della rettifica.

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