Redditometro, lo strumento cardine della lotta all’evasione fiscale - QdS

Redditometro, lo strumento cardine della lotta all’evasione fiscale

Salvatore Forastieri

Redditometro, lo strumento cardine della lotta all’evasione fiscale

giovedì 10 Gennaio 2013

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio l’atteso Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 24/12/2012. Consta di oltre 100 voci di spesa ripartite in 10 macroaree e tiene conto di 11 tipologie familiari

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 dello scorso 4 gennaio l’atteso Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24/12/2012, sul nuovo redditometro.
Con questo decreto, viene data attuazione alla disposizione prevista dal comma 5 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento Imposte sui Redditi) modificato dall’art.22 del Dl 78/2010, la quale prevede la possibilità per l’Ufficio di effettuare la determinazione del reddito delle persone fisiche in maniera sintetica, in base al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva determinati, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con apposito Decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare in Gazzetta ufficiale ogni due anni.
Il nuovo strumento, ora messo a punto dalle “Finanze”, da molto tempo ormai definito “redditometro”, consta di oltre 100 voci di spesa, ripartite in dieci macroaree, e tiene conto di 11 tipologie familiari.
Le macroaree delle spese sono: 1) alimentari e bevande; 2) abitazione; 3) combustibili ed energia; 4) mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; 5) sanità; 6) trasporti; 7) comunicazioni; 8) istruzione; 9) tempo libero, cultura e giuochi; 10) altri beni e servizi. A queste macroaree, si aggiungono le3 spese per investimenti riguardanti: immobili, beni mobili registrati (autoveicoli, natanti ed aeromobili), polizze assicurative, contributi volontari, azioni e titoli di varia natura. Costituiscono investimenti anche gli acquisti di oro, numismatica e filatelia, nonché oggetti d’arte e di antiquariato.
Le tipologie familiari sono: 1) Persona sola con meno di 35 anni; 2) Coppia senza figli con meno di 35 anni; 3) Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni; 4) Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni; 5) Persona sola con 65 anni o più; 6) Coppia senza figli con 65 anni o più; 7) Coppia con un figlio; 8) Coppia con due figli; 9) Coppia con tre o più figli; 10) Monogenitore; 11) Altre tipologie.
Ma vediamo ora più in particolare in che cosa consiste questa nuova forma di accertamento “sintetico” riservata, come già detto, soltanto alle persone fisiche, una forma di accertamento la quale, per la verità, seppure con alcune differenze procedurali, esisteva già da venti anni, ma con un numero limitatissimo di “beni indice”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il redditometro ha l’obiettivo di adeguare l’accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente al nuovo contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo, nel contempo, di maggiori garanzie per il contribuente stesso.

Si aggiunge, comunque, alle altre metodologie di controllo previste dagli articoli da 36 bis a 41 ter del D.P.R. 600 (controlli automatici e formali, accertamento in base alle scritture contabili, accertamento nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, accertamento “d’ufficio”, accertamento redditi di fabbricati, accertamento parziale), nonché all’altra forma di “accertamento sintetico” prevista pure dall’articolo 38 del D.P.R. 666, ma dal comma 4^ e non dal 5^, secondo la quale il totale delle spese sostenute in un anno dovrebbe essere uguale al reddito tassabile.
Con il nuovo redditometro, gli uffici finanziari, in presenza di determinate condizioni, avvalendosi di una presunzione legale relativa, risalgono da un fatto noto (cioè la manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato) ad un fatto ignoto (ossia il reddito effettivo) e, conseguentemente, verificano l’esistenza di eventuali redditi non dichiarati.
A questo scopo la nuova disposizione prevede la determinazione di elementi di capacità contributiva avvenga attraverso elementi di capacità contributiva, da individuarsi con decreto ministeriale , quello recentemente emanato, individuati attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
Praticamente, riconosciuta la vetustà dei vecchi “beni indice” che stavano alla base del vecchio redditometro, vengono introdotti nuovi parametri, ritenuti più attuali in relazione ai moderni stili di vita e di consumo e, pertanto, più adeguati per ricostruire la reale capacità contributiva dei contribuenti.
Attenzione, diversamente dal vecchio sintetico, quello che viene ora accertato è il reddito complessivo lordo (non più il reddito complessivo netto). Ecco il motivo per cui il nuovo 8^ comma dell’art.38 prevede la deducibilità degli oneri di cui all’art.10 del TUIR e le detrazioni d’imposta previste dalla legge. Il nuovo 4^ comma, infatti, parla di “reddito complessivo” mentre il vecchio testo del medesimo comma parlava di “reddito complessivo netto”.
 

 
Sufficiente uno scostamento del 20% per avviare un accertamento sintetico sul contribuente

Va ricordato pure che il D.L. 78/2010 ha modificato anche i presupposti per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico.
Prima, infatti, l’accertamento era possibile solo quando c’era uno scostamento del 25% e per due periodi d’imposta.
Ora, invece, basta uno scostamento del 20%, anche per un solo periodo d’imposta.

Resta ancora oggi, però, la possibilità per il contribuente, nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato.
Il legislatore, tra l’altro, a differenza del vecchio accertamento sintetico, in linea con legge 212/2000 (lo Statuto dei Diritti del Contribuente), ha riconosciuto una maggior tutela del contribuente controllato, chiedendo espressamente (articolo 38, comma 7) agli uffici di “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .
Le nuove disposizioni sull’accertamento sintetico riguardano le annualità dal 2009 in poi.
L’articolo 22 del Dl 78/2010, infatti, stabilisce che le modifiche apportate all’articolo 38 hanno effetto per “gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore” del decreto (31 maggio 2010).
Pubblicato il Decreto, l’Agenzia delle Entrate comincerà tra poco a predisporre le nuove liste selettive contenenti i nominativi dei contribuenti che, sulla base delle informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria dispone e degli elementi previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, risultano accertabili con il nuovo redditometro.
Non pare superfluo, in questa sede, auspicare che il nuovo strumento venga gestito con la massima attenzione, a tutti i livelli, anche da parte dei professionisti del settore, attribuendo sempre la giusta valenza alle giustificazioni del contribuente rese in sede di contraddittorio, affinchè dal redditometro possano emergere solo situazioni veramente meritevoli dell’opera di recupero dell’Agenzia delle Entrate, evitando, cioè, che possano essere confusi con gli evasori veri alcuni soggetti i quali, a causa di insufficiente capacità di difesa o, addirittura, a causa errori di qualunque genere, magari commessi da loro stessi, possano incappare ingiustamente nella tela del fisco.
Solo così si diminuirà la conflittualità ed aumenterà la compliance, ponendo le basi per un fisco più equo, meno invasivo e meno oneroso, in grado di dare veramente una grossa mano per la crescita del nostro Paese.

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