Dichiarazione annuale Iva. Approvati i nuovi modelli - QdS

Dichiarazione annuale Iva. Approvati i nuovi modelli

Michela Forastieri

Dichiarazione annuale Iva. Approvati i nuovi modelli

mercoledì 23 Gennaio 2013

Come l’anno scorso c’è anche quello base per i contribuenti che non presentano situazioni complesse. Vanno presentate telematicamente dall’1 febbraio ed entro il 30 settembre 2013

ROMA – Dopo avere conosciuto le “bozze”, giungono i modelli definitivi delle dichiarazioni fiscali di quest’anno.
Sono stati pubblicati, infatti, i modelli di dichiarazione IVA/2011 relativi alle operazioni poste in essere nel 2012 e che dovranno costituire il “modulo” che fa parte della dichiarazione UNICO 2013. Sono stati approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso (modelli e istruzioni di “Iva/2013”, “Iva Base/2013” e “Iva 26Lp/2013”). Per la “Comunicazione annuale dati Iva” e per il modello “Iva 74-bis” (in caso di procedura concorsuale) sono state approvate soltanto le istruzioni in quanto i modelli e le specifiche tecniche restano immutati rispetto al modello 2012.
Le dichiarazioni vanno presentate, telematicamente, a partire dal 1^febbraio ed entro il 30 settembre 2013, ma per i contribuenti che vogliono chiedere il rimborso oppure essere nelle condizioni di potere effettuare compensazioni con il credito IVA del 2012, il modulo IVA potrà essere trasmesso separatamente, pure a partire dal prossimo 1^ febbraio, in maniera anticipata rispetto al resto del modello UNICO.
L’eventuale imposta dovuta, solo se supera i 10,33 Euro, deve tuttavia essere comunque versata (tramite modello F24) entro il 31 marzo, con possibilità di rateizzazione fino a nove rate (entro il mese di novembre).
Come l’anno scorso, tra i modelli approvati c’è anche il così detto “modello base”, che dovrebbe rendere più facile la compilazione da parte dei contribuenti che non presentano situazioni di particolare complessità.
Tale modello, infatti, è destinato esclusivamente a coloro i quali hanno determinato l’imposta secondo le regole generali, per cui lo stesso non è utilizzabile da:
•i soggetti non residenti che hanno stabilito sul territorio nazionale una stabile organizzazione o si avvalgono di un rappresentante fiscale o si siano identificati direttamente
•le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
•i soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 auto Ue
•i curatori fallimentari e i commissari liquidatori in presenza di procedure concorsuali
•le società che partecipano all’Iva di gruppo.
Le novità dei nuovi modelli IVA di quest’anno non sono molte. Sono, più che altro, piccoli aggiustamenti conseguenti alle nuove disposizioni legislative entrate in vigore durante lo scorso anno, come ad esempio l’introduzione del nuovo “regime di cassa” introdotto dal 1^ dicembre 2012 per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di Euro.
Giova ricordare che già dal 2011, in caso di credito di cui si vuole chiedere il rimborso, il vecchio modello VR, ossia quello cartaceo destinato a contenere i dati occorrenti all’Amministrazione Finanziaria per verificare la legittimità della richiesta di restituzione dell’ IVA, non si presenta più all’Agente della Riscossione, ma costituisce parte integrante (il nuovo Quadro VX) della dichiarazione, anche di quella “base”.
Si ricorda che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, per cui non sono considerate valide nemmeno ai fini della eventuale richiesta di rimborso del credito in esse evidenziato.

 
Quadro VX, causale rimborso ed evidenziazione del credito
Per il quadro VX (che sostituisce il precedente e più noto quadro VR), oltre alle solite indicazioni in merito alla causale del rimborso (Cessata attività – Aliquota media – Operazioni non imponibili – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca – Operazioni non soggette ad imposta – Condizione art.17, 3^ c. – Mnore credito del triennio), è prevista anche l’evidenziazione del credito del quale viene chiesto il rimborso con pagamento semplificato da parte dell’Agente della Riscossione (che, come è noto, insieme all’importo complessivo delle compensazioni eseguite nell’anno, non può essere d’importo superiore 516.456,90 Euro), e della rimanente parte eventualmente di competenza dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
È prevista pure l’evidenziazione di situazioni che legittimano l’erogazione prioritaria del rimborso (prevista per alcuni contribuenti che applicano il sistema del “reverse-charge”), dell’ipotesi che consente ai subappaltatori del settore edilizio di avvalersi di un maggiore ammontare di rimborso ottenibile (1.000.000 di Euro al posto di 516.456,90), nonché dell’eventuale presenza delle condizioni che permettono il pagamento del rimborso ai così detti “contribuenti virtuosi” senza necessità dell’apposita garanzia normalmente prevista in tutti gli altri casi.
 

 
Eventuali crediti. Possibile il rimborso oppure la detrazione
Per ultimo, si ricorda che l’eventuale credito emergente dalla dichiarazione, anzichè essere chiesto a rimborso oppure portato in detrazione all’anno successivo, può essere anche utilizzato in compensazione (in sede di F24). è quella che comunemente viene indicata come “compensazione esterna” in quanto può servire a pagare altri tributi ed addirittura anche contributi previdenziali ed assistenziali.
In quest’ultimo caso, però, i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 5.000 (l’anno scorso il limite era 10 mila euro) devono necessariamente presentare la dichiarazione prima dell’utilizzo dell’eccedenza a credito e la compensazione può avvenire solo partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito stesso. Inoltre, quando l’importo di cui si vuole chiedere la compensazione supera 15mila euro in un anno, i contribuenti sono pure tenuti a chiedere l’apposizione del visto di conformità ai professionisti abilitati oppure la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile, qualora esistente.
Con provvedimenti pure in data 15 gennaio sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate anche i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi, ossia il modello 730 ed il modello 779, ordinario e semplificato.
Come l’anno scorso, e come è ormai consuetudine dell’Agenzia delle entrate, tutti i modelli sono stati pubblicati dopo essere stati messi a disposizione dei contribuenti nel proprio sito www.agenziaentrate.gov.it. per accogliere eventuali ed utili osservazioni.
Anche la versione definitiva dei modelli può essere scaricata dal sito dell’Agenzia delle Entrate prima citato.

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