Tobin Tax in vigore dal 1° marzo. Pagamenti ed esenzioni previste - QdS

Tobin Tax in vigore dal 1° marzo. Pagamenti ed esenzioni previste

Andrea Carlino

Tobin Tax in vigore dal 1° marzo. Pagamenti ed esenzioni previste

mercoledì 27 Febbraio 2013

Il ministro Grilli ha firmato il decreto attuativo della nuova tassa

ROMA – A partire dal 1 marzo 2013 entrerà in vigore la tanto contrastata Tobin Tax, secondo quanto stabilito dalla Legge 228/2012.
Il ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, ha firmato il decreto attuativo della nuova tassa sulle transazioni finanziarie e sugli scambi ad alta frequenza che saranno sottoscritte a partire dal prossimo venerdì.
I responsabili dei versamenti d’imposta dovuta saranno, sia in caso di gestione individuale che collettiva, le società di gestione del risparmio o comunque l’esecutore degli ordini di negoziazione, se soggetto diverso.
L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, incluse le imposte sostitutive, nè ai fini Irap. Sono previste sanzioni in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento. Nel decreto di 22 articoli si precisa che l’imposta “si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia e al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell’emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto”.
Resta escluso dall’applicazione il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, comprese le azioni di società di investimento a capitale variabile. L’aliquota di imposta è fissata allo 0,2% (solo per il 2013 allo 0,22%) del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. La riduzione dell’imposta, si legge nel decreto, "è riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inserimento del mercato o del sistema nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.
Ma chi pagherà questa nuova tassa? La legge prescrive che l’imposta dovrà essere a carico dei soggetti che intervengono in veste di acquirenti, tranne che nel caso in cui la transazione abbia per oggetto contratti derivati; in quest’ultima situazione l’imposta è a carico di entrambe le parti contraenti.
Quindi, rimanendo nell’ambito delle azioni, il cassettista è il soggetto più penalizzato dalla Tobin Tax.
La norma, infatti, prevede di tassare il netto delle posizioni alla chiusura della giornata, cioè la differenza tra titoli acquistati e titoli venduti. Chi realizza molte compra-vendite, e chiude la sua operatività durante la seduta, non è soggetto all’imposta: in pratica se un investitore compra 1.000 titoli azionari italiani e li rivende nel corso della stessa seduta di Borsa non deve pagare la Tobin Tax, anche se “muove” i titoli più volte in un giorno.

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