Sacra Rota: nel 2012 in Sicilia annullati 267 matrimoni - QdS

Sacra Rota: nel 2012 in Sicilia annullati 267 matrimoni

Liliana Rosano

Sacra Rota: nel 2012 in Sicilia annullati 267 matrimoni

mercoledì 06 Marzo 2013

Relazione annuale del Tribunale ecclesiastico: sono più spesso gli uomini a presentare richiesta di nullità. “Esclusione della prole” e “violenza e timore” tra le motivazioni più ricorrenti

PALERMO- Quel vincolo indissolubile che viene suggellato davanti all’altare non è per sempre. A scegliere l’annullamento del matrimonio religioso attraverso il Tribunale della Sacra Rota sono sempre più numerosi. Nel 2012 è stata avanzata al Tribunale ecclesiastico della Sicilia la dichiarazione di nullità di 267 matrimoni: di cui 7 dopo solo 3 mesi dalla celebrazione del rito; 39 dopo 1 anno; 53 dopo 2 anni e 59 casi dopo 10 anni. Questi sono alcuni dei dati emersi dalla relazione illustrata nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013 del tribunale Ecclesiale Regionale Siculo che si è svolto nell’aula magna della pontificia facoltà Teologica a Palermo.
 
Per quanto riguarda le motivazioni che hanno spinto a richiedere la dichiarazione di nullità, resta alto il numero per simulazione di consenso tra cui: esclusione della prole (147 casi di cui 119 con sentenza affermativa e 28 negativa), dell’indissolubilità (146 di cui 117 affermativa e 29 negativa); della violenza e timore (19 di cui 11 affermativa e 8 negativa). Seguono l’incapacità ad assumere oneri coniugali (16 casi di cui 9 affermativa e 7 negativa); l’esclusione della fedeltà (14 di cui 9 affermativa e 5 negativa) e simulazione totale (5).
 
Dalla relazione del Tribunale ecclesiastico emerge che sono stati di più gli uomini (136) rispetto alle donne (127) a presentare richiesta di nullità (solo 4 i casi di richiesta congiunta) con un netto calo rispetto al 2011 quando sono stati 182 le procedure introdotte dagli uomini e 143 dalle donne. Da un confronto con l’ultimo quinquennio emerge che l’esclusione della prole rimane la causa di nullità più frequente anche se in calo rispetto al 2008 (da 153 casi a 147); é in calo anche il motivo dell’indissolubilità (da 167 casi nel 2008 a 146 nel 2012) e violenza e timore è sceso da 42 casi (nel 2008) a 19 dell’anno scorso.
 
Infine il Tribunale ecclesiastico ha trattato complessivamente 324 cause di cui 255 con sentenza affermativa e 42 con sentenza negativa. Il matrimonio concordatario ovvero quello celebrato in Chiesa con effetti anche civili, può essere travolto da una sentenza del tribunale ecclesiastico che ne dichiara la nullità se sussistono dei motivi di particolare gravità che permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato. Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, al fine di conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall’annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d’appello competente la declaratoria di validità mediante un procedimento detto “giudizio di delibazione”.
 
La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, invece, comporta il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione dell’obbligo di pagamento di un assegno divorzile che il coniuge più forte economicamente si obbliga a corrispondere in favore dell’altro. La separazione prima e il divorzio, poi, revocato il consenso, portano ad affermare che la famiglia che c’era è venuta meno. La differenza tra famiglia mai esistita e famiglia che ha cessato di esistere, è significativa sul piano patrimoniale: con la delibazione della sentenza di nullità, i coniugi perdono qualsiasi aggancio economico tra loro, in particolare con riferimento ai diritti-doveri di mantenimento ed alle aspettative successorie.
 
Col divorzio, invece, rimane l’aggancio al vincolo matrimoniale attraverso le statuizioni economiche post matrimoniali. Chi opta per la dichiarazione di nullità del matrimonio, le coppie devono rivolgersi ad un avvocato rotale abilitato al Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota. La durata media di un processo è di circa 2 anni. Sempre più spesso viene invocato il canone 1095 del codice del diritto canonico che prevede i casi di incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
 
Se viene verificata la sussistenza di una di queste cause, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il predetto tribunale annulla il vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi prescritti dal matrimonio stesso. L’annullamento del matrimonio religioso decretato dalla Sacra Rota può comportare in molti casi il venir meno anche del matrimonio civile, a meno che non sia già intervenuta una sentenza definitiva di divorzio.
Si tratta di un’ipotesi di foro giurisdizionale straniero, le cui decisioni hanno effetto nel nostro ordinamento proprio base agli accordi concordatari del 1929 come modificati successivamente nel 1984. Per la Sicilia, il Tribunale ecclesiastico che ha competenza per le cause di nullità del matrimonio, è tribunale di prima istanza.
Esso è competente a trattare e a definire le cause di nullità del matrimonio se: il matrimonio è stato celebrato in Sicilia; se in Sicilia la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio secondo le disposizioni del Diritto canonico; se in Sicilia ha il domicilio canonico la parte attrice; se in Sicilia si debba raccogliere la maggior parte delle prove, ma a condizione che il Vicario giudiziale del luogo ove la parte convenuta ha il domicilio, sentita la medesima, dia il consenso.
Perché si possa passare a nuove nozze è necessario che la sentenza declaratoria della nullità matrimoniale sia confermata da una seconda sentenza o da un decreto, emesso a norma del can 1682 §2 da un tribunale di appello o di seconda istanza.

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