Legge 220/12: anche il singolo può impugnare delibere condominiali - QdS

Legge 220/12: anche il singolo può impugnare delibere condominiali

Andrea Carlino

Legge 220/12: anche il singolo può impugnare delibere condominiali

martedì 09 Aprile 2013

Possibilità prevista dal nuovo testo dell’art. 137 Codice civile

CATANIA – La riforma del condominio ha portato novità anche per l’impugnazione delle delibere. Infatti la legge n. 220/2012 prevede una modifica importante: il nuovo testo dell’articolo 137 del Codice civile stabilisce che avverso alle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino (assente, astenuto o dissenziente) può adire all’autorità giudiziaria per chiederne l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti o dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
 
Come in precedenza, l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera, a meno che la sospensione non venga disposta dall’autorità giudiziaria; e in ogni caso l’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non basta da sola a sospendere il termine per l’impugnazione. Per il procedimento di sospensione si rinvia poi agli articoli 669 bis e seguenti del Codice di procedura civile.
Il nuovo testo, non facendo più riferimento al ricorso (come nell’articolo 1137 del vecchio codice), stabilisce che l’azione di impugnazione debba essere esercitata soltanto mediante atto di citazione, possibilità che finora è sempre stata ammessa, a condizione che la citazione venisse modificata entro i 30 giorni, ma ora diventa l’unica possibile.
L’opzione aveva lo scopo di rendere più veloce il giudizio, ma adesso, con la nuova formulazione, non sembra più possibile a meno di un ulteriore intervento del legislatore. Dunque, a definire l’annullamento dell’adozione assembleare potrà essere esclusivamente l’autorità giudiziaria, nel qual caso si siano riscontrati gli estremi per un positivo accoglimento del ricorso presentato. Per quanto una votazione resti sub judice fino al momento in cui l’autorità competente in sede di giustizia non prende posizione definitiva, il termine di presentazione delle impugnazioni resta il medesimo sopra menzionato.

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