Guida alla Riforma del lavoro, dubbi e soluzioni operative - QdS

Guida alla Riforma del lavoro, dubbi e soluzioni operative

Andrea Carlino

Guida alla Riforma del lavoro, dubbi e soluzioni operative

sabato 04 Maggio 2013

Online una vera e propria guida interpretativa sulla legge 92 del 2012 dell’ex ministro Fornero. Precisazioni sul contratto a termine, lavoro intermittente, a progetto, apprendistato

CATANIA – Modificare la riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012, è uno degli obiettivi posti dal nuovo Governo, intervenendo sui contratti a termine e sull’apprendistato.
Intanto però, veniva diffuso un vademecum sulla riforma del lavoro che racchiude orientamenti interpretativi condivisi con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, definiti nel corso dell’incontro del 7 e 8 febbraio 2013. Lavoro a termine, lavoro intermittente, apprendistato e collaborazione coordinata e continuativa a progetto sono alcuni dei temi affrontati. Vediamo di cosa si tratta.

Lavoro a termine
Laddove siano assenti elementi di specialità (sia formali che sostanziali), il rapporto di lavoro si intende ricondotto alla forma comune del tempo subordinato e a tempo indeterminato. Inoltre, nel caso di pregressi rapporti fra le parti di natura autonoma, è possibile ricorrere al contratto a termine acausale.
Si ribadisce, inoltre, la regola ferrea che vuole non prorogabile il primo contratto a causale, mentre si afferma la possibilità di utilizzare “periodi cuscinetto” di 30 o 50 giorni anche in relazione al primo contratto a causale. In ordine, poi, ai profili sanzionatori, viene specificato che non si prevede alcuna conseguenza sanzionatoria nel caso di mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione della prosecuzione del rapporto (o nel caso di ritardato invio). In merito, invece, alla applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero, essa trova applicazione a partire dal 31esimo e dal 51esimo giorno , “salvo il riscontro di scriminanti.” Altro punto riguarda il superamento del periodo massimo di durata del contratto, cioè i 36 mesi. Ove superato il limite, qualora si tratti di somministrazione di lavoro, il Ministero esclude la conversione del rapporto.

Lavoro intermittente
Mancando una definizione della nozione di “discontinuità” e di “intermittenza”, il Ministero ritiene possibile la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente in presenza delle causali soggettive o oggettive di legge, anche se la prestazione è resa per un periodo di tempo significativo. “E’ la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione e la durata del contratto che risulta fondamentale, al fine d’individuare i presupposti della discontinuità e dell’intermittenza. Inoltre, prosegue il Ministero, la contrattazione collettiva nazionale o territoriale nel potere prevedere periodi predeterminati nel corso dell’anno per la stipulazione di contratti intermittenti, deve riferirsi a periodi predeterminati nel contenitore/anno. Diversamente, i rapporti instaurati si intendono a tempo indeterminato. Infine, circa la sanzione prevista per la mancata comunicazione dell’attivazione del lavoro a chiamata, il Ministero specifica che essa si intende riferita ad ogni lavoratore e non ad ogni giornata.

Apprendistato
Specifica il Ministero che, laddove manchi la possibilità di registrare la formazione sul libretto formativo, si può ricorrere anche un registro in uso presso il datore di lavoro, che sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo. Per quanto concerne, poi, eventuali sanzioni connesse a inadempienze collegate alla figura del tutor, si precisa che le stesse hanno natura amministrativa. In caso di inadempienze non trova dunque applicazione automaticamente applicazione la sanzione di cui all’art. 7, co. 1 del D.lgs. n. 167 del 2011.

Lavoro accessorio
Si ribadisce che l’attivazione del lavoro accessorio si rapporta solo a limiti di carattere economico (euro 5.000 al netto di trattenute di legge). Se la prestazione è contenuta entro i limiti economici di legge, il personale ispettivo deve astenersi dal verificare la genuinità del rapporto (si presume che entro detti limiti, la prestazione sia occasionale ed accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori subordinati svolgenti le medesime attività). Qualora, invece, detto limite economico sia superato, in caso di accertamento ispettivo con riferimento al soggetto committente avente natura d’impresa, si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
Il Ministero riprende sul punto alcuni concetti già espressi; si precisa comunque che il progetto può rientrare anche nel core business dell’azienda e nel suo ciclo produttivo, ma non può limitarsi a sintetiche e generiche formulazioni standardizzate che identificano la “ragione sociale” descritta nella visura camerale del committente. Circa il compenso, viene poi escluso che sia possibile parametrarlo al tempo impiegato per la realizzazione dell’attività, ciò che rileva infatti è il risultato finale. L’elemento temporale rileva comunque ai fini della valutazione circa la congruità dell’importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.

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