Nuove regole per l’apertura e il trasferimento di tabaccherie - QdS

Nuove regole per l’apertura e il trasferimento di tabaccherie

Andrea Carlino

Nuove regole per l’apertura e il trasferimento di tabaccherie

venerdì 10 Maggio 2013

Decreto del ministero dell’Economia pubblicato sulla Guri del 16 aprile

CATANIA – Arrivano nuove regole per l’apertura ed il trasferimento delle tabaccherie. Quest’ultime infatti dovranno essere distanti almeno 200 metri le une dalla altre e, in ogni caso, in quei comuni con una popolazione residente che raggiunge i 10.000 abitanti  non sarà consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora sia già stato raggiunto il rapporto che inquadra un punto rivendita ogni 1.500 abitanti, eccezione fatta per la situazione in cui la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulta distante oltre 600 metri, fermo restando comunque il parametro riferito al reddito assicurato. Questo è quanto stabilito dal decreto 21 febbraio 2013, n. 38, Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo emesso dal Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 (16 aprile scorso), e subitaneamente reso attivo.
Il regolamento, comprensivo di 13 articoli, nello specifico individua agli art. 2 e 3 i criteri istitutivi per le rivendite “ordinarie”, delineando un primo parametro di natura puramente spaziale. Tra esse è infatti necessaria una distanza minima di 300 metri, nei comuni con più di 30mila abitanti, mentre di 200 metri in quelli in ci si superano i 100mila. Il secondo parametro è invece legato al giro d’affari delle sale tabacchi già presenti nella medesima zona. Il decreto infatti prevede che i punti vendita ordinari dovranno essere istituiti prendendo come riferimento le zone caratterizzate dai recenti sviluppi abitativi, commerciali, ovvero della peculiare rilevanza assunta da nodi stradali e centri di aggregazione urbana tali da palesare carenze di offerta in funzione della domanda, nonché delle istanze di trasferimento.
Per il raggiungimento dello scopo le nuove rivendite saranno istituite tramite provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, prevedendo inoltre per ogni anno solare due piani semestrali. Le rivendite speciali, invece, potranno essere istituite in soddisfacimento di concrete e specifiche esigenze, le quali, a loro volta, andranno valutate in ragione dell’ubicazione dei punti vendita già operanti all’interno della stessa area di riferimento, della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona.
Queste localizzazioni, in sostanza, sono state identificate presso le stazioni ferroviarie, automobilistiche e tranviarie, nelle stazioni marittime, negli aeroporti, nelle caserme e nelle case di pena. L’Agenzia delle Dogane si riserva comunque la prerogativa di poter individuare anche altre circoscrizioni possibili. Gli ultimi articoli del decreto, infine, disciplinano i casi di trasferimento: in zona, entro i 600 metri, fuori zona o per via di cause maggiori.

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