Il Domicilio digitale che facilita i rapporti tra cittadini e Pa - QdS

Il Domicilio digitale che facilita i rapporti tra cittadini e Pa

Emiliano Zappala

Il Domicilio digitale che facilita i rapporti tra cittadini e Pa

mercoledì 15 Maggio 2013

L’art. 3 bis del nuovo Cad come modificato dal decreto legislativo n. 33/2013

CATANIA – Il 6 maggio è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale la versione aggiornata del Cad (Codice d’amministrazione digitale) in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 33/13 approvato il 14 marzo ed entrato in vigore il 20 aprile 2013.
I cambiamenti sono pochi ma importanti ed è nostro compito renderne consapevoli cittadini e consumatori. In particolare ci occuperemo in questa sede delle variazioni introdotte dall’articolo 3 bis, sul domicilio digitale del cittadino.
Scopo del domicilio digitale è di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, dando la possibilità ad ogni cittadino di indicare alla Pa un proprio indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità stabilite al comma 3, e determinato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
L’indirizzo deve essere inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e deve essere reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
Con decreto del ministro dell’Interno poi, insieme con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l’Innovazione tecnologica, saranno definite (secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 bis) le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell’Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi che tentino di reperire il domicilio digitale dei propri utenti.
Al comma 4 dell’articolo 3 bis si legge invece che dal primo gennaio 2013 “salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo  carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”.
Per i cittadini che non comunichino il proprio domicilio digitale le amministrazioni saranno autorizzate a predisporre le comunicazioni come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, cioè una copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta.
Per l’utilizzo della copia analogica però esiste un’eccezione che riguarda i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
È precisato infine chiaramente dal comma 5 che “dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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