Equitalia decide di rivedere il meccanismo delle rateizzazioni - QdS

Equitalia decide di rivedere il meccanismo delle rateizzazioni

Andrea Carlino

Equitalia decide di rivedere il meccanismo delle rateizzazioni

sabato 18 Maggio 2013

48 il numero massimo di rate, ma eccezioni per chi è in grave difficoltà

CATANIA – Equitalia ha deciso di rivedere il meccanismo delle rateizzazioni e a breve consentirà a cittadini e imprese in difficoltà economica di ottenere una rata davvero a misura del contribuente, da concordare anche in base alle loro esigenze personali. Un cambio di filosofia che è avvenuto a partire dal 2011, anno delle contestazioni e delle bombe, resosi necessario per via dell’impatto molto negativo, soprattutto a livello psicologico, su moltissimi italiani. La procedura per la richiesta è diversa a seconda dell’ammontare totale del debito, come previsto dalla direttiva di Equitalia del 1 marzo 2012 e dal decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, successivamente modificato dalla legge 44/2012.
 
La procedura normale prevede che la dilazione del pagamento possa durare fino a un massimo di 6 anni per 72 rate mensili, con un importo minimo di 100 euro mensili. Pertanto, con un debito inferiore ai 20.000 euro, non bisogna presentare alcun documento oltre al modulo di richiesta e alla fotocopia della carta di identità. Il numero massimo di rate che verrà concesso è 48, dunque, se si ha bisogno di una dilazione superiore bisognerà dimostrare di essere in seria difficoltà economica. Qualora invece il debito dovesse superare i 20.000 euro, nel caso la cartella è indirizzata alla persona fisica e non ha a che fare con la relativa attività, bisognerà scaricare il modulo per le persone fisiche. In questo caso, si dovrà presentare insieme alla richiesta e alla copia della carta di identità anche l’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), al fine di attestare il reddito, il patrimonio (mobiliare e immobiliare) e il nucleo familiare.
La Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. da 537 a 543) ha inoltre introdotto una ulteriore novità: la sospensione immediata delle cartelle di pagamento e delle eventuali misure cautelari o esecutive poste in essere dall’agente di riscossione. Il contribuente infatti, verificati vizi evidenti o palesi illegittimità e può presentare a Equitalia la domanda di sospensione, utilizzando gli appositi modelli di dichiarazione. Ma attenzione a dichiarare il falso: se la documentazione non è veritiera, scatta una sanzione amministrativa compresa tra il 100 per cento e il 200 per cento delle somme dovute con un minimo di 258 euro, a cui va aggiunta la responsabilità penale derivante dalle dichiarazioni mendaci.

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