Legge di Stabilità ed Iva: tutte le novità sulla fatturazione - QdS

Legge di Stabilità ed Iva: tutte le novità sulla fatturazione

Michela Forastieri

Legge di Stabilità ed Iva: tutte le novità sulla fatturazione

giovedì 30 Maggio 2013

Obiettivo: semplificare le operazioni relative alla documentazione delle fatture di imprenditori e professionisti. Nuove disposizioni di carattere tributario introdotte dalla L. 228/2012

ROMA – Come è noto, la “Legge di stabilità” per il 2013 (L.24/12/2012 n.228) ha introdotto nuove disposizioni di carattere tributario riguardanti, tra l’altro, l’obbligo della fattura previsto dall’art.21 del D.P.R. 633/72.
Il Legislatore, questa volta, allo scopo di semplificare l’obbligo di documentare con fattura le operazioni effettuate dagli esercenti le attività di impresa, artistiche e professionali, ha modificato alcuni punti del citato art.21, introducendo pure, con il nuovo art.21 bis, la possibilità per i contribuenti di emettere, in certi casi, una “fattura semplificata”.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n. 12 del 3 maggio scorso, con la quale sono state illustrate tutte le novità e chiariti alcuni punti dubbi.
Le novità riguardanti l’obbligo della fatturazione sono le seguenti:
Nuovo metodo di numerazione del documento.
Una volta la numerazione, oltre che progressiva, doveva essere necessariamente “per anno solare”. Dallo scorso 1^ gennaio resta la progressività, ma è possibile adottare una numerazione generale (senza soluzione di continuità alla fine dell’anno), a condizione che tale numerazione consenta di identificare in modo univoco il documento. Su questo punto, per la verità, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta molto tempestivamente, chiarendo, con Risoluzione n. 1 del 10/1/2013, che i contribuenti che utilizzano la numerazione per anno solare possono continuare con tale sistema in quanto, anche in questo modo, l’esistenza (obbligatoria) della data di emissione del documento, è in grado di garantire l’identificazione, in modo univoco, del documento.

Necessità dell’indicazione, in fattura, del numero di partita IVA, del codice identificativo intracomunitario oppure del codice fiscale del cliente.
Finora, in effetti, l’obbligo dell’indicazione della partita IVA e del codice fiscale c’era soltanto per il cedente o prestatore. La necessità per quest’ultimo di acquisire la partita IVA o il codice fiscale del cliente nasceva soltanto dall’esigenza di venire tempestivamente in possesso di questo dato che è necessario per la compilazione dell’elenco clienti (“spesometro”). Ora, invece, oltre alla necessità dei dati identificativi completi del cedente o prestatore, compreso il codice fiscale e la partita IVA, c’è pure l’obbligo dell’indicazione in fattura dei dati identificativi del cessionario o committente il quale dovrà essere individuato anche con il suo codice e cioè la partita IVA, se si tratta di soggetto passivo d’imposta, il codice identificativo intracomunitario, se è un soggetto passivo di altro Stato UE, il codice fiscale, se si tratta di semplice soggetto “consumatore finale”.

Migliore individuazione della tipologia dell’operazione effettuata.
Il nuovo articolo 21, ai commi 6 e 6 bis, detta pure disposizioni sulle indicazioni che debbono essere riportate nella fattura per descrivere con esattezza il motivo dell’assenza dell’imposta nei casi in cui l’IVA non vada addebitata al cliente. Così, al posto dell’aliquota e dell’importo dell’IVA, ai sensi del comma 6 e del successivo comma 6 bis, l’operazione priva di tributo recherà le seguenti annotazioni:
a)“operazione non soggetta” quando ha per oggetto cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (c.6), oppure quando ha per oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi che si considerato fatte fuori dall’Unione Europea (c. 6 bis);
b)“operazione non imponibile” quando riguarda le operazioni tradizionalmente considerate non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8 bis, 9 e 38 quater;
c)“operazione esente” quando riguarda le operazioni tradizionalmente considerate esenti ai sensi dell’art.10, tranne quelle di cui al punto 6;
d)“regime del margine” con l’aggiunta di “beni usati” oppure “agenzie di viaggio”, nei casi di applicazione degli anzidetti regimi speciali;
e)“inversione contabile” in tutti i casi in cui l’obbligo dell’addebito dell’IVA fa capo al cessionario o committente stabilito in un altro Stato comunitario, oppure perché considerato debitore dell’imposta a norma dell’art.17;
f) “autofattura”, in caso di acquisto da parte di un soggetto passivo d’imposta che, in base ad un obbligo proprio di fatturazione, è tenuto all’emissione del documento.
è utile ricordare che, in caso di mancata emissione di fatture per le quali non c’è obbligo dell’addebito d’imposta, è applicabile la sanzione di cui all’art.6, comma 2, del D.leg/vo 471/97, ossia la sanzione compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
È utile ricordare, pure, che ora tutte le operazioni, anche le prestazioni di servizio prive del presupposto della territorialità, concorrono alla formazione del volume d’affari, anche se restano escluse dalla formazione del “plafond” per gli “esportatori abituali”.

 
Nuovi termini di fatturazione.
La fattura, che normalmente va emessa al momento di effettuazione dell’operazione, in certi casi può essere posta in essere in un momento successivo. è il caso della vecchia ipotesi di “fatturazione differita” la quale, fino ad ora, ha riguardato solo le cessioni di beni risultati da specifici documenti. Ora, invece, anche in caso di prestazioni di servizio, “individuabili attraverso idonea documentazione”, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni. Inoltre, per le prestazioni di servizio rese nei confronti di altro soggetto passivo UE la fattura, nonché per le prestazioni di servizio rese e ricevute da soggetto passivo stabilito in un Paese diverso da quelli UE, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Vale la pena ricordare che tali prestazioni si considerano effettuate al momento di effettuazione dell’operazione o al momento del pagamento. Utili, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella Circ, n.35 del 20/972012. Nel caso di prestazioni continuative (oltre l’anno), il momento impositivo si considera realizzato alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, se anteriore, al termine di ciascun anno.

Fattura elettronica.
Le più rilevanti novità in tema di fattura elettronica riguardano le condizioni perché la fattura possa essere considerata tale. Può essere considerata elettronica quella emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico (anche attraverso un messaggio di posta elettronica con allegata la fattura in PDF, ovvero tramite fax ricevuto attraverso un PC), purchè accettata dal cliente. Si considera emessa al momento della sua consegna, spedizione, oppure al momento della sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Chi emette la fattura elettronica deve assicurare l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. Tali caratteristiche vengono assicurate mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale o mediante sistemi di trasmissione EDI, oppure, e questa è la novità più significativa, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un affidabile collegamento tra la fattura e l’operazione che ne è oggetto (contratto, documento di trasporto, ricevuta di pagamento ecc.).

Fattura semplificata.

Si tratta di una grossa novità, anche se per ora la possibilità di emissione di questo tipo di fattura è limitata alle operazioni fino a 100. Euro (questo limite potrebbe essere aumentato a 400 Euro) ed alle fatture rettificative (a prescindere dall’importo).
è vietata in caso di cessioni intracomunitarie, oppure di operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 4 dell’art.10 del D.P.R. 633/72 effettate nei confronti di soggetti passivi di altro Stato comunitario, in cui è dovuta l’imposta. La fattura semplificata deve contenere i seguenti elementi:
a)Data di emissione
b)Numero progressivo che la identifichi in modo univoco
c)Dati identificativi del cedente o prestatore, compresa la partita IVA
d)Dati identificativi del cessionario o committente oppure, solo in caso di soggetto stabilito in Italia, il codice fiscale o la partita IVA.
e)Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
f)Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla
g)In caso di fattura semplificata rettificativa (la vecchia”nota di variazione”), gli estremi della fattura rettificata e le specifiche indicazioni della rettifica.

Come si può osservare, le semplificazioni più importanti di questo tipo di fattura riguardano la possibilità di individuare con il solo numero di partita IVA o di codice fiscale il cliente, la descrizione più generica dell’oggetto dell’operazione, nonché la possibilità che venga evidenziato in fattura il corrispettivo lordo dell’operazione, con l’imposta in esso incorporata o con l’indicazione dei dati per determinarla, verosimilmente l’aliquota applicabile.

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