Nuove disposizioni fiscali, recupero crediti meno invasivo - QdS

Nuove disposizioni fiscali, recupero crediti meno invasivo

Michela Forastieri

Nuove disposizioni fiscali, recupero crediti meno invasivo

giovedì 27 Giugno 2013

Ecco le novità introdotte dai Decreti Legge n. 63 del 4 giugno e n. 69 del 21 giugno 2013. Possibile dilazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate

ROMA – Arriva la consueta raffica di disposizioni fiscali prima delle vacanze estive. Si tratta dei Decreti Legge n. 63 del 4 giugno e  n. 69 del  21 giugno 2013.
Questa volta, però, non ci sono nuove tasse e nemmeno nuovi adempimenti fiscali. Le novità, infatti, sono state concepite principalmente allo scopo di creare “sviluppo” e “crescita” attraverso l’incentivazione dei consumi, pur cercando, evidentemente,   di compensare le minori entrate che le agevolazioni concesse inevitabilmente comportano.
Alcune di queste disposizioni rendono meno invasiva l’attività di recupero dei crediti erariali da parte dell’Agente della Riscossione, cercando pure di facilitare il pagamento dei tributi attraverso  rateizzazioni più comode e limitando al massimo le conseguenze estremamente penalizzanti del mancato pagamento di qualche rata ed escludendo dall’esecuzione forzata la casa di abitazione.
A breve, comunque, sono previste  altre disposizioni, il così detto ”pacchetto semplificazione”, ossia quelle già individuate dal precedente governo Monti ma che, dopo l’approvazione della Camera, erano state abbandonate a causa della fine della legislatura.  Tra queste disposizioni ce ne sono alcune molto importanti, come quella che dovrebbe finalmente definire con la necessaria certezza il concetto di abuso del diritto, visto che in effetti , su questa questione,  si continua a registrare un ’”abuso” anche da parte della giurisprudenza, nazionale e comunitaria.
D.L. n. 69 del 21 Giugno 2013, in vigore dal 22 Giugno 2013  
– Modifica  dell’art.35, comma 28,  del D.L. 223/2006, ossia della norma che prevedeva, in caso di mancato pagamento dell’IVA, la responsabilità solidale negli appalti. Resta immutata la parte della disposizione che concerne la responsabilità in materia di lavoro, ossia per il mancato pagamento delle ritenute d’imposta di lavoro dipendente
– Eliminazione del modello 770 con periodicità mensile
– Riscossione:
a) Possibilità di concedere una ulteriore dilazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate  (rata minima € 100)  nei casi in cui il debitore si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.  Il piano ordinario di rateizzazione, pertanto, resta quello che prevede fino ad un massimo dio 72 rate,  con la nuova  possibilità, per il debitore che si trovi nelle condizioni prima citate, di ottenere la rateizzazione fino a 10 anni.
b) Decadenza dalla dilazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive) e non più dopo due rate consecutive.
c) In caso di ottenimento della rateizzazione il contribuente si considera “in regola” e, pertanto, non può essere iscritta ipoteca suo suoi beni immobili.
d) Impossibilità dell’esproprio della  casa di abitazione, a condizione che la stessa non sia di lusso  (ville A/8 e castelli e beni storici e di pregio A/9), che sia  l’unico immobile del debitore,  che sia adibita a sua  abitazione e che  nella stessa lo stesso debitore vi abbia la residenza anagrafica.
e) Previsto un limite di  120.000   per l’espropriazione dei beni immobili del debitore. L’espropriazione può essere avviata, comunque, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto.
f) In caso di beni immobili strumentali appartenenti ad imprenditori, l’ipoteca può essere iscritta dall’Agente della Riscossione solo  per un quinto  se il valore degli altri beni risulta insufficiente
g) In caso di pignoramento presso terzi, non può mai essere intaccato l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata sul conto corrente bancario o postale. Il debitore, però, dovrà mantenerne la disponibilità.
 


In attesa delle norme sulla semplificazione tributaria
 
Queste sono le più importanti novità fiscali, già pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Tra poco, comunque, come si diceva prima, dovrebbero arrivare le norme sulla semplificazione, su cui si era già iniziato a lavorare nella precedente legislatura.
La semplificazione dovrebbe riguardare, intanto, gli adempimenti tributari inutili, alcuni dei quali riconosciuti tali addirittura dall’Agenzia delle Entrate la quale da tempo, sull’argomento, ha predisposto uno studio trovando ben 108 che potrebbero essere eliminati .
Ma dovrebbe riguardare anche altri argomenti, pure molto importanti, che dovrebbero consentire la necessaria “certezza del diritto” in alcune problematiche giuridico-tributarie come quella riguardante il così detto “abuso del diritto” (l’elusione fiscale).
Speriamo, comunque, che le disposizioni in arrivo facciano chiarezza non solo sull’elusione, ma anche su tante altre problematiche sulle quali pare sia calato da tempo  il silenzio rotto, ogni tanto, da qualche sentenza di Commissione tributaria  o da qualche  Garante del Contribuente che segnala, per esempio, il perdurare dell’incertezza su questioni come l’applicabilità o meno dell’IVA sulla TIA, il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di denuncia del contribuente per reati fiscali, ecc…
 

 
Detrazioni. Dall’editoria all’efficienza energetica

D.L. n. 63 del 4/6/2013 , in vigore dal 6 Giugno 2013
– Prorogata al 31 dicembre 2013 la detrazione per miglioramento efficienza energetica degli edifici, con aumento della percentuale dal 50 al 65%
– Prorogata al 31 dicembre  2013 la detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie
– Concessa detrazione uguale a quella delle ristrutturazioni anche per l’acquisto dei “beni mobili” destinati all’arredamento dell’immobile ristrutturato.
Inoltre, a partire dal  1 Gennaio 2014
– Editoria: tutte le cessioni di beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali in regime speciale (art.74 D.P.R. 633), ossia, i supporti integrativi e gli altri “gadget”, scontano sempre l’aliquota propria del bene ceduto. Viene mantenuta  l’aliquota del 4% solo per la cessione del prodotto editoriale. Restano ferme, comunque, le regole che consentono per i prodotti ceduti “congiuntamente” di applicare l’imposta in maniera “monofase” e con la “resa forfettaria”. Sparisce tuttavia, sempre dal 2014, il concetto di “beni funzionalmente connessi” i quali, fino a quando non entrerà in vigore la modifica, sono quei beni che, integrando la pubblicazione, vengono considerati parte integrante della stessa.
– Aliquota IVA ordinaria sulle somministrazioni di alimenti e bevande attraverso distributori automatici installati in luoghi diversi da quelli “agevolati”  (stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività, di cui al nuovo punto 121 della parte III della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72)

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