Legge sul condominio: riforme anche in materia d’impianti - QdS

Legge sul condominio: riforme anche in materia d’impianti

Francesca Pecorino

Legge sul condominio: riforme anche in materia d’impianti

sabato 13 Luglio 2013

Conditio sine qua non “Recare il minor pregiudizio alle parti comuni”

CATANIA – La legge 11 dicembre 2012 n. 220 entrata in vigore lo scorso 18 giugno ha previsto sostanziali riforme anche in materia di impianti. In particolare l’art. 7 ha inserito articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1122 c.c.: gli artt. 1122-bis, 1122-ter.
Ed invero, l’art. 1122 bis c.c. oltre a statuire che “Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche”, precisa che è permessa l’installazione, sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, anche di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio.
La norma specifica però che, laddove debbano eseguirsi delle modificazioni che andrebbero ad interessare le parti comuni, il singolo condomino deve darne preventiva comunicazione all’amministratore, indicando il tipo di modifica nonché le modalità di esecuzione degli interventi necessari.
Una volta comunicate all’amministratore le predette modalità, l’assemblea, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 c.c., può stabilire delle alternative in ordine all’esecuzione delle modifiche alle parti comuni o imporre delle particolari cautele al singolo, al fine di salvaguardare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio, potendo altresì prescrivere che il condomino presti idonee garanzie per gli eventuali danni che si potrebbero verificare.
 
In ogni caso l’assemblea può altresì prevedere una ripartizione dell’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni “salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”. Ma v’è di più, nel caso in cui sia necessario, i condomini devono consentire l’accesso alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, per la progettazione e l’esecuzione delle predette opere sulle parti comuni. L’autorizzazione dell’assemblea non è necessaria laddove gli impianti siano destinati alle singole unità abitative.
Per quanto concerne, invece, l’art. 1122-ter c.c., esso disciplina gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, statuendo che le relative deliberazioni di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 c.c..

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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