Incidente con auto non assicurata. Come chiedere il risarcimento - QdS

Incidente con auto non assicurata. Come chiedere il risarcimento

Michele Giuliano

Incidente con auto non assicurata. Come chiedere il risarcimento

venerdì 19 Luglio 2013

Interviene in questi casi il Fondo di Garanzia per le vittime della strada

PALERMO – Essere coinvolti in un incidente con una vettura non assicurata e dunque non fornita di regolare polizza di assicurazione auto Rca può comportare non poche difficoltà nella gestione del sinistro stesso. Cerchiamo dunque di capire che cosa bisogna fare e a chi bisogna rivolgersi nel caso si verifichi questa eventualità. Al momento dell’incidente è innanzitutto necessario rilevare con esattezza la data di scadenza della polizza del conducente colpevole. Entro i 15 giorni dalla scadenza, infatti, tutte le polizze (indipendentemente dal fatto che siano sottoscritte con una compagnia diretta come Genertel, Linear, o da una tradizionale, ndr) sono ancora valide a tutti gli effetti: sarà quindi possibile denunciare il sinistro in modo normale.
 
Se così non fosse, sarà necessario chiamare le forze dell’ordine, che una volta sul posto stabiliranno su chi ricade la responsabilità del sinistro. A questo punto la parte lesa potrà inoltrare richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici) o in alternativa rivolgersi alla società assicurativa convenzionata con la Consap e competente per il territorio. Valutata la richiesta ed esaminate le perizie rese dalle forze dell’ordine, l’ente designato liquiderà il risarcimento del danno prendendo come punto di riferimento il massimale previsto dalla normativa vigente (2,5 milioni di euro per i danni alle persone e 500 mila per quelli alle cose).
È bene infine rammentare come il Fondo di Garanzia sia abilitato a concedere ed erogare risarcimenti danni soltanto in caso di sinistri che coinvolgano veicoli non assicurati o non identificati, assicurati ma posti in circolazione contro la volontà del proprietario, esteri (ma con targa non corrispondete al veicolo) e aziendali, assicurati a nome di un’impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Con l’approvazione della legge sul cosiddetto indennizzo diretto, va ricordato che si è risarciti dalla propria compagnia assicurativa, nel caso in cui non si possieda l’assicurazione, tale procedura non è attivabile. Pertanto anche laddove non si sia causato l’incidente, si rischia di non essere risarciti. Da ricordare infine che l’articolo 193 del nuovo codice della strada specifica che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie devono avere la copertura dell’assicurazione, pena la sanzione amministrativa che va da 779 a 3.119 euro.

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