Per un condizionatore “molesto” nei condomini si arriva al penale - QdS

Per un condizionatore “molesto” nei condomini si arriva al penale

Andrea Carlino

Per un condizionatore “molesto” nei condomini si arriva al penale

giovedì 15 Agosto 2013

Sentenza della Cassazione: chi produce i rumori risarcisce i querelanti

PALERMO – Siamo in estate e le temperature torride fanno sì che si utilizzi molto il condizionatore. Attenzione, però. Se il condizionatore fa rumore e disturba i vicini scatta la condanna penale con multa per disturbo alla quiete. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che ha convalidato la sanzione di 200 euro al gestore di un centro commerciale di Cosenza che con i suoi condizionatori dava fastidio agli abitanti dei piani di sopra.
Infatti, secondo i giudici, scatta la condanna penale per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni, nei confronti di chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività, anche nel caso in cui dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei familiari residenti nel condominio.
Il caso riguardava l’imprenditore, Desiderio N., di 53 anni, che adesso dovrà anche risarcire i danni morali patiti dalla coppia del quarto piano che lo aveva denunciato e aveva chiamato anche un tecnico dell’Arpa a misurare i decibel emessi dai condizionatori: 56 decibel al quarto piano, con le finestre chiuse.
L’imprenditore aveva provato a difendersi sostenendo che il reato si configura solo in presenza di un rumore che dà disturbo a più persone, e non ai soli vicini di casa. La difesa dell’imputato, infatti, aveva puntualizzato che le onde sonore prodotte dai condizionatori in questione, non fossero così elevate e percepibili dall’orecchio umano da arrecare disturbo del riposo delle persone, come stabilito all’articolo 659 del Codice penale.
La Cassazione, però, ha ribadito di non trovarsi d’accordo con l’impianto utilizzato dalla difesa, riconoscendo che al fine di promuovere un riscontro tra il rumore prodotto e il disturbo della quiete è sufficiente riscontrare l’incidenza su queste ultime, “sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se concretamente poi solo taluna se ne possa lamentare”.
Con questa decisione – sentenza 28874 della Prima sezione penale – la Cassazione ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza il due maggio 2012 con la quale l’ammenda era stata inflitta con la sospensione della pena e la non menzione della condanna con la concessione delle attenuanti generiche. La causa civile liquiderà i danni. Desiderio N. deve anche pagare le spese legali sostenute dai querelanti e versare mille euro alla Cassa delle ammende.

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