Novità sugli edifici a energia quasi zero - QdS

Novità sugli edifici a energia quasi zero

Bartolomeo Buscema

Novità sugli edifici a energia quasi zero

venerdì 30 Agosto 2013

Il Governo nazionale ha recepito la direttiva europea 2010/31 emanata dal Parlamento Ue lo scorso 19 maggio 2010. Prevista l’attuazione del Piano nazionale che definisce caratteristiche e misure finanziarie

 CATANIA – Forse non tutti sanno che l’Italia ha una certa affinità a collezionare procedure d’infrazione che, con regolarità temporale, Bruxelles emette nei nostri confronti. Ne ricordiamo qui le ultime due: quella relativa alle ispezioni degli impianti di climatizzazione, e quella concernente l’obbligo per il proprietario o locatore di consegnare il certificato energetico in caso di vendita o locazione.
A tali procedure d’infrazione lo Stato non ha dato una risposta poiché i decreti approvati lo scorso novembre 2012 dal Governo Monti in merito alla sospensione dell’autocertificazione in classe G e ai requisiti dei certificatori energetici, non sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
 
E’ un fatto grave che fa da sfondo al recente  recepimento, con carattere di urgenza, della direttiva 2010/31/UE sugli edifici ad energia quasi zero emanata dal Parlamento Europeo lo scorso  19 maggio 2010.
La direttiva europea modifica e integra il Dlgs n. 192/2005. In particolare, introduce l’art. 4-bis che stabilisce che “dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione utilizzati da Pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero. Dall’1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione”.
 
Definizione di edifici a energia quasi zero
La citata Direttiva europea 2010/31/CE traccia il percorso che ciascuno Stato membro dovrà seguire per definire un “edificio a energia quasi zero” sia da un punto di vista tecnico sia economico. 
Su quest’ultimo aspetto, la Direttiva da adito a possibili interpretazioni che, di fatto, subordinano gli obiettivi d’efficienza energetica alla disponibilità finanziaria.
Ricordiamo che in Italia ci sono già case a energia quasi zero, o addirittura case a surplus energetico, cioè in grado di produrre più energia termica ed elettrica rispetto alla richiesta dell’abitazione; ma non c’è ancora una definizione univoca di “edificio a energia quasi zero”. Ad esempio, i “dammusi” di Pantelleria e di Lampedusa potrebbero essere già annoverati tra tali edifici?
 
Il piano di azione nazionale 
Il decreto di recepimento della Direttiva europea 2010/31/CE prevede l’attuazione, entro il 31 dicembre 2014, di un Piano nazionale che, oltre  a definire le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, fissi anche le politiche e le misure finanziarie per promuovere tali tipologie di edifici, comprese quelle previste dalla direttiva 2009/28/CE per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
 
Metodologia di calcolo
Nel provvedimento è riportato il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell’allegato I della Direttiva stessa, la quale prescrive che il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato secondo la categoria di edificio: abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali.
Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo devono essere conformi alla Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, del Comitato Termotecnico Italiano, o alle norme UNI/TS 11300, con le seguenti raccomandazioni principali:
a) il fabbisogno energetico annuale, espresso in energia primaria, deve essere calcolato su base mensile e per singolo servizio energetico. Con gli stessi criteri si determina anche l’energia rinnovabile prodotta.
b) è possibile la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta dall’edificio.
 
Requisiti degli edifici nuovi ed esistenti
Per gli edifici di nuova costruzione, gli Stati membri dovranno garantire, prima dell’inizio dei lavori, che sia redatta una relazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza quali la cogenerazione, il teleriscaldamento o teleraffrescamento, le pompe di calore. Per gli edifici esistenti sottoposti a notevole ristrutturazione, la prestazione energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare certi requisiti minimi che saranno rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni. Tali requisiti potranno non essere applicati agli edifici tutelati per il loro valore storico -architettonico, a quelli adibiti a luoghi di culto, agli edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, ai fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 metri quadrati.
 
Modifiche all’attuale certificazione energetica
Nell’intento di porre ordine alle varie certificazioni regionali, il decreto di recepimento fornirà un quadro univoco con parametri energetici minimi comuni in tutta Italia e introdurrà l’attestato di “prestazione energetica” in sostituzione dell’attuale attestato di certificazione energetica.
Nel nuovo attestato, tra l’altro, si potranno leggere:
1. la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
2. la qualità energetica del fabbricato come parametro significativo per il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
3. i valori di riferimento minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
4. le emissioni di anidride carbonica;
5. le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.
 
Vendite e locazioni
Il decreto di recepimento della Direttiva europea prevede che nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità  immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario dovrà fornire l’attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Per la mancata consegna di tali attestati sono previste sanzioni che vanno da 3000 euro a 18000 euro in caso di vendita e da 300 euro a 1800 euro in caso di locazione. La violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, punisce il responsabile con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. Il professionista che redige un attestato di prestazione energetica che non rispetta le norme tecniche è punito con sanzioni che vanno da 700 a 4200 euro.
 

 
Ispezione periodica delle caldaie
Nella nuova direttiva sono previste, come in passato, ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza nominale superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d’aria con potenza superiore a 12 kW.
 Anche in questo caso sono previste sanzioni  amministrative non inferiori a 500 euro e non superiore a 3000 euro. Anche per l’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è prevista la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
 
Validità dell’attestato 
La validità temporale massima di dieci anni dell’attestato di prestazione energetica è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.(bb)
 

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