Aumentano le perplessità sul redditometro. “Stop” anche dal Tribunale di Napoli - QdS

Aumentano le perplessità sul redditometro. “Stop” anche dal Tribunale di Napoli

Patrizia Penna

Aumentano le perplessità sul redditometro. “Stop” anche dal Tribunale di Napoli

giovedì 03 Ottobre 2013

Violata la privacy: “L’accertamento fiscale viene ritenuto effettuato su parametri asettici e del tutto astratti”. Il Garante del contribuente per la Sicilia aveva dichiarato al QdS: “Rimuovere le irregolarità”

ROMA – Sono più ombre che luci quelle che si addensano attorno al redditometro, ufficialmente “congelato” per presunte violazioni della privacy ed in attesa della pronuncia dell’Authority che ha avviato un’istruttoria il cui esito è previsto per la metà di ottobre.
Alle perplessità del Garante si è aggiunta adesso la recente pronuncia del Tribunale di Napoli che, intervenendo in un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate ed un contribuente, ha rilevato forti elementi di illegittimità nello strumento scova-evasori introdotto dal Dl 78/2012.
“Trovo apprezzabile l’intervento della Authority – aveva detto il Garante del Contribuente per la Sicilia, Salvatore Forastieri, in un’intervista al Quotidiano di Sicilia che aveva dato notizia dell’istruttoria del Garante della Privacy – La questione sembrava superata sulla base della documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel momento in cui era arrivato l’ok sul Sid, ossia il Sistema di Interscambio Dati che rappresenta l’elemento fondante del redditometro (…) Occorre rimuovere eventuali irregolarità per non incorrere in sanzioni e contenziosi”.
 
Le parole di Forastieri suonano quasi profetiche alla luce della sentenza del 30 settembre del Tribunali di Napoli che afferma che “l’accertamento fiscale viene ritenuto effettuato su parametri asettici e del tutto astratti e non un accertamento su dati concreti”: una doccia fredda annunciata, quella piovuta sul redditometro, dal momento che a non convincere il Garante della Privacy erano state le modalità di definizione dei profili dei contribuenti, ma soprattutto i dati contenuti della cosiddetta Anagrafe tributaria, ovvero lo strumento attraverso il quale il Fisco ricostruisce l’effettiva capacità contributiva del cittadino per poi metterla a confronto con il reddito dichiarato in modo da individuare le proporzioni dell’eventuale scostamento.
Nella pronuncia del Tribunale di Napoli, vengono individuati addirittura altri profili di incostituzionalità. Nella sentenza infatti si legge inoltre che il redditometro lede la privacy della persona perché è “in contrasto con i principi fondamentali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e dei principi di leale collaborazione procedimentale”. Non sono pochi, dunque, i nodi da sciogliere. In attesa della conclusione dell’istruttoria del Garante della Privacy, l’unica certezza è che lo strumento di accertamento fiscale deve essere sì efficace ma non può prescindere  dalla tutela del cittadino nella doppia veste di persona e contribuente.

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