Controlli di efficienza energetica per climatizzatori e caldaie - QdS

Controlli di efficienza energetica per climatizzatori e caldaie

Adriano Agatino Zuccaro

Controlli di efficienza energetica per climatizzatori e caldaie

venerdì 04 Ottobre 2013

Periodicità allungate: risparmio di 50 euro a famiglia ogni 4 anni

CATANIA – Con l’arrivo del freddo le caldaie degli italiani inizieranno a lavorare a pieno regime; è necessario dunque conoscere le novità che riguardano il corretto uso e la manutenzione di tali impianti. Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che recepisce una direttiva europea e rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie), ed estiva (climatizzatori). Sul piano della manutenzione ai fini della sicurezza restano valide le vecchie norme.
A subire variazioni sono invece i controlli per l’efficienza energetica. Le caldaie dovranno affrontare il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione” rispettando periodicità riformate. I controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici (compresi quelli di piccoli condomini), devono essere effettuati ogni 2 anni (prima del DPR ogni anno) se gli impianti sono  alimentati a combustibile liquido o solido; gli impianti alimentati a gas, metano o Gpl ogni 4 anni (prima della norma ogni due anni) senza distinzione secondo il tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa. Gli impianti con potenza termica oltre 100 kw, alimentati a combustibile liquido o fossile, subiranno controlli ogni anno; quelli alimentati a gas, metano o Gpl subiranno invece controlli ogni due anni. Secondo federconsumatori, grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti).
Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che, in molte regioni, sono affidate a enti o società di proprietà pubblica o aziende private. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”. Le ispezioni cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
Le ispezioni sono finanziate da un ticket individuale che è obbligatorio pagare.
Fissato in 26 gradi (con tolleranza fino a 24) il limite alla temperatura media degli ambienti domestici durante il funzionamento dei condizionatori d’aria. Per il riscaldamento invernaleè confermato il limite di 20 gradi con tolleranza fino a 22.

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