I professionisti con dipendenti pagano l’Irap? Non sempre - QdS

I professionisti con dipendenti pagano l’Irap? Non sempre

Michela Forastieri

I professionisti con dipendenti pagano l’Irap? Non sempre

giovedì 17 Ottobre 2013

Il giudice valuta di volta in volta se l’assunzione di personale accresce la potenzialità produttiva. Per la Cassazione avere un impiegato non determina in automatico l’imposizione

PALERMO – L’Irap, l’Imposta regionale sulle attività produttive, è stata istituita nel 1997, e colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.
Non riguarda, quindi, i professionisti, a meno che questi non abbiano una particolare organizzazione in grado di far assumere alla loro attività una natura più vicina a quella imprenditoriale piuttosto che a quella professionale vera e propria o, meglio, come recentemente affermato da una Commissione tributaria, “capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a se stante, la prestazione”.
Per i professionisti, pertanto, la linea di demarcazione tra imponibilità ed esenzione, sta nell’esistenza o meno della autonoma organizzazione.
Si tratta, per la verità, di una questione che si trascina da diversi anni. L’Amministrazione finanziaria, infatti, interpreta in maniera eccessivamente fiscale questo concetto che, come già detto, rappresenta, specialmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 21 maggio 2001, il requisito indispensabile per l’assoggettamento ad Irap dei professionisti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45 del 13/6/2008, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha avuto modo di evidenziare che l’autonoma organizzazione sussiste “quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti: a) impiego, ‘in modo non occasionale’, di lavoro altrui; b) utilizzo di ‘beni strumentali eccedenti, per quantità o valore’, le necessità minime per l’esercizio dell’attività”.
Poi, con circolare n. 28 del 28 maggio 2010, richiamando la costante giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, con specifico riguardo all’attività di medico di medicina generale, la stessa Agenzia ha chiarito che “Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza dell’autonoma organizzazione…”.
Ha sempre continuato a ritenere, però, che anche l’impiego di una sola persona sia una circostanza che integra l’autonoma organizzazione, come, per esempio, nel caso di un medico di medicina generale, convenzionato con l’Asl e con una struttura conforme, ma non eccedente, quella prevista dall’accordo nazionale collettivo, ma con una segretaria regolarmente denunciata all’Inps.
Per la verità, sul requisito dell’autonoma organizzazione la chiarezza potrebbe essere fatta in sede della preannunciata delega fiscale sulle semplificazioni tributarie.
Intanto, però, si registrano due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 22020 e la n. 22022, entrambe del 25/9/2013, con le quali viene affermato che l’esistenza di una persona alle dipendenze non vuol dire necessariamente che vi sia il requisito per l’applicazione dell’Irap.
È necessario, infatti, che il giudice di merito accerti, caso per caso, se, attraverso l’assunzione di un dipendente, venga accresciuta la potenzialità produttiva del professionista, oppure se quel dipendente non faccia altro che consentire lo svolgimento dell’attività in maniera più agevole e razionale, per lo stesso professionista e per i clienti.
Le sentenze sono molto importanti perchè mettono seriamente in discussione la presunzione assoluta, sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, che collega l’esistenza di personale dipendente all’applicazione dell’Irap.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017