Elettrodotto Sorgente-Rizziconi, i no del Consiglio di Stato - QdS

Elettrodotto Sorgente-Rizziconi, i no del Consiglio di Stato

Rosario Battiato

Elettrodotto Sorgente-Rizziconi, i no del Consiglio di Stato

mercoledì 06 Novembre 2013

Le motivazioni della sentenza che rigetta il ricorso di due comuni del comprensorio del Mela contro il Sorgente-Rizziconi. Non sono stati considerati vincolanti i sei motivi di appello presentati davanti alla sesta sezione

ROMA – La scorsa settimana, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello sul ricorso proposto di Comuni di Pace del Mela e di San Filippo del Mela contro i ministeri dello Sviluppo economico, dell’ambiente e per i Beni e le attività culturali, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas, e gli assessorati regionali delle Attività produttive, dell’Energia e del Territorio nei confronti della società Terna per la riforma della sentenza del Tar Lazio (08892/2012), concernente la costruzione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi.
 
“Il Consiglio di Stato – si legge nelle motivazioni della sentenza – in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8772 del 2012, lo respinge”.
Otto i punti affrontati dal Consiglio per sei articolati motivi di appello che si snodano lungo le quattordici pagine della sentenza che di fatto chiude la porta al ricorso degli enti locali. In discussione, tra le altre cose, c’erano alcuni dei punti fondamentali su cui si è basata la campagna mediatica delle comunità locali contro le autorizzazioni connesse alla costruzione dell’infrastruttura.
 
Nel mirino la sentenza del Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso nei confronti di alcuni decreti dei ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo economico, del ministero per i Beni e le attività culturali, che sostanzialmente esprimevano parere favorevole per il progetto dei tratti aerei dell’elettrodotto.
Il primo motivo di appello è incentrato sulla deduzione di carenze dello studio di impatto ambientale che “mancherebbe di considerare in modo rigoroso circa possibili soluzioni progettuali alternative”, quali ad esempio la realizzazione della linea in cavo sottomarino, in galleria o con l’interramento. Mancano tuttavia obiezioni precise, perché le osservazioni e le opposizioni sono indicate in termini assolutamente generici, si legge sulla sentenza, senza nessuna menzione di “specifiche osservazioni presentate dai due predetti comuni”.
 
In tal senso anche la perizia stragiudiziale redatta da Roberto Campagna in merito all’interramento nel Comune di San Filippo del Mela, pur dichiarandolo tecnicamente realizzabile, è soltanto un’affermazione di massima, che fa salva la necessità di “effettuare delle analisi puntuali del territorio e verificare in loco le condizioni orografiche e geomorfologiche dei siti interessati per esaminare nel dettaglio il contesto territoriale di installazione”, ed è accompagnata dalla precisazione che “l’interramento, anche se tecnicamente possibile, comporta maggiore complessità nell’eseguire manutenzioni ed interventi su guasti con relativi incrementi di indisponibilità, maggiori limitazioni imposte all’uso dei terreni asserviti, costo da 3 fino a 8-10 volte rispetto al sistema aereo e, soprattutto, difficoltà nell’esercizio della rete”. A questi si aggiungerebbero anche altri problemi di ordine tecnico.
In merito al secondo motivo di appello, che riguarda il principio di precauzione in ordine al rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico, e altre questioni legate alla presenza dei due comuni in un’area ad alto rischio ambientale ed area Sin (sito di interesse nazionale), e quindi la richiesta di una maggiore verifica, il Collegio “ritiene non persuasiva la doglianza”.
Tra gli altri motivi respinti ci sono la contestazione di illegittimità del decreto dell’assessorato dell’Industria, oggi Attività produttive, dell’11 settembre del 2009 per la mancata acquisizione dei pareri dell’Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, l’illegittimità degli atti impugnati per mancata acquisizione del parere del Consiglio comunale malgrado l’autorizzazione unica ministeriale avesse l’effetto di variante urbanistica.

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