Videosorveglianza in condominio. Restrizioni per le parti comuni - QdS

Videosorveglianza in condominio. Restrizioni per le parti comuni

Andrea Carlino

Videosorveglianza in condominio. Restrizioni per le parti comuni

martedì 12 Novembre 2013

I dettagli del nuovo articolo 1.122-ter del Codice civile (legge 220/2012)

CATANIA – Il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), si occupa per la prima volta della videosorveglianza. E stabilisce che l’assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà dei millesimi, può deliberare l’installazione di videocamere sulle parti comuni dell’edificio. Il Garante della privacy ha distinto tra le riprese svolte dai singoli condomini a scopi personali e quelle che invece vengono effettuate dal condominio per controllare le sue parti comuni. Il primo caso si riferisce a quando il condomino intende sorvegliare la propria porta di casa oppure il posto auto: non c’è l’obbligo di segnalare con un cartello la presenza della videocamera. L’importante è che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l’obiettivo della telecamera riprenda unicamente la porta d’ingresso e non il pianerottolo.
Discorso diverso se le telecamere poste dal condominio devono sorvegliare le parti comuni, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Garante. Eccole nel dettaglio: le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informate con appositi cartelli; nel caso di impianti collegati alle forze dell’ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi; le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, cioè sino a un massimo di 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze; le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare; i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati (che ben potrà essere anche lo stesso amministratore del condominio).
Il mancato rispetto di queste prescrizioni, a seconda dei casi, comporterà: l’inutilizzabilità dei dati personali trattati (lo prevede l’articolo 11, comma 2, del Codice della privacy); l’adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del Codice); l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del Codice), oltre ovviamente ad eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.

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