Possibile il bar in un condominio con emissioni sonore tollerabili - QdS

Possibile il bar in un condominio con emissioni sonore tollerabili

Andrea Carlino

Possibile il bar in un condominio con emissioni sonore tollerabili

mercoledì 11 Dicembre 2013

Sentenza della Cassazione cita l’articolo 44 del Codice civile

CATANIA – E’ illegittimo vietare la destinazione d’uso ad un locale pubblico per tutelare la quiete di un edificio quando le emissioni sonore risultano tollerabili, secondo quanto stabilito dall’art. 844 c.c. Nel caso specifico, pertanto, un condominio non può vietare apertura di bar se le emmissioni sono tollerabili.
E’ quanto ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza 8 ottobre 2013, n. 22892. Nel caso specifico, la signora G.P. citava, in primo grado, dinanzi al tribunale di Benevento un condomino del suo stesso palazzo e il rispettivo condominio di riferimento, impugnando la delibera dell’assemblea condominiale per ottenere l’accertamento e la dichiarazione dell’illecita destinazione a bar dei locali commerciali di esclusiva sua proprietà, sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 del regolamento condominiale, contenente il divieto di destinare gli alloggi individuali e i locali condominiali ad attività che fossero incompatibili con il decoro e la tranquillità dell’edificio.
Respinta la prima istanza, la vicenda è arrivata fino in Cassazione con i giudici che hanno stabilito che non è possibile vietare preventivamente l’apertura di un bar o, comunque di un pubblico esercizio nei locali siti al piano terra di un edificio condominiale, anche se potenzialmente lesivo della tranquillità dei condomini, ma è necessario che le immissioni sonore da esso prodotte siano effettivamente eccedenti la normale tollerabilità e arrechino, quindi, in concreto un danno ai condomini che vivono ai piani superiori.
Ma quando le emisioni sonore sono tollerabili? L’art. 844 c.c. non precisa quali sono i livelli di "normale tollerabilità" e, per tanto, si fa riferimento al limite di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo, limite individuato dalla giurisprudenza, di natura privatistica, e che, essendo posto a tutela dei cittadini che subiscono il disturbo, viene misurato all’interno delle abitazioni e a finestre chiuse.
Tuttavia per le emissioni sonore prodotte da “attività produttive, commerciali e professionali” la norma di riferimento specifica è il D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Questo decreto all’art. 4 stabilisce i limiti del rumore immesso nelle abitazioni come differenza massima tra il rumore disturbante (ambientale) ed il rumore senza disturbo (residuo) fissando detto limite non più di 5 decibel di giorno (dalle ore 6 alle ore 22) e non più 3 decibel di notte.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017