Fisco: nessun debito del defunto per chi rinuncia all’eredità - QdS

Fisco: nessun debito del defunto per chi rinuncia all’eredità

Andrea Carlino

Fisco: nessun debito del defunto per chi rinuncia all’eredità

sabato 28 Dicembre 2013

Cassazione: l’Agenzia delle entrate non può avere alcuna pretesa erariale

CATANIA – L’erede che rinuncia all’eredità non è responsabile dei debiti del defunto. Pertanto deve essere annullata la cartella esattoriale per violazioni commesse dal contribuente deceduto, in quanto non esiste alcun obbligo nei confronti della persona mai divenuta erede del defunto, cioè dell’originario debitore. Così si è pronunciata la corte di Cassazione con ordinanza 27093/13, udienza del 26 settembre 2013, depositata il 3 dicembre 2013. Pertanto viene respinto il ricorso proposto dall’agenzia delle Entrate, che insisteva per la pretesa erariale nei confronti dell’erede, con condanna alle spese liquidate in 3 mila euro, oltre 100 euro per esborsi ed accessori di legge.
Il caso prende forma quando l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva annullato una cartella di pagamento, per sanzioni relative a omesso versamento di Iva relativa al 1998. La cartella era stata recapitata all’esercente la patria potesta per un figlio minore che era ritenuto responsabile per l’obbligazione di imposta del contribuente deceduto. Per la Cassazione il ricorso dell’agenzia dell’Entrate è da respingere per due motivi: il motivo di impugnazione appare privo di carattere di autosufficienza, perché nulla di specifico vi si riferisce in merito al contenuto dell’accertamento come atto presupposto della cartella, e in secondo luogo infondato, in quanto il giudice ha esplicitamente dato atto che il difetto di correlazione tra l’accertamento e la conseguente cartella era da addebitarsi a un fatto sopravvenuto rispetto all’accertamento, e cioè la rinuncia all’eredità, che l’agenzia delle Entrate non ha in alcun modo contestato.
 
Per la Cassazione, deve essere perciò respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate, in quanto non vi è emergenza alcuna che consenta di supporre che la persona esercente la potestà di genitore “sia stata attinta dall’accertamento prima e dalla cartella poi per ragione di una violazione commessa in prima persona”. In definitiva, è escluso che la persona che rinuncia all’eredità possa essere disturbata dal Fisco per debiti del contribuente deceduto. E cosi l’agenzia delle Entrate si veda costretta anche a pagare le spese di giudizio.

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