Sollecito di pagamento Equitalia e validi motivi di contestazione - QdS

Sollecito di pagamento Equitalia e validi motivi di contestazione

Emiliano Zappala

Sollecito di pagamento Equitalia e validi motivi di contestazione

mercoledì 08 Gennaio 2014

Il contribuente verifichi che gli importi non siano stati già pagati o prescritti

CATANIA – Non erano bastati i preavvisi recapitati a migliaia di italiani durante il mese di agosto in prossimità delle ferie estive, Equitalia è tornata a farsi viva anche nei mesi successivi. Il motivo è la notifica dei solleciti di pagamento, relativi soprattutto alle cartelle “di modico valore” ovvero di ammontare inferiore ai mille euro. In realtà il modus operandi della società non è, soprattutto in questo caso, del tutto legittimo. I cittadini farebbero bene a prendere delle precauzioni.
Il sollecito di pagamento infatti dovrebbe essere, di norma, un atto successivo alla notifica delle cartelle esattoriali e sarebbe previsto solo nel caso di debiti che non superano i 10.000 euro. Dunque il contribuente che, a suo tempo, non abbia pagato, né impugnato o contestato, la cartella ricevuta, dovrebbe ricevere un sollecito di pagamento, che funge da promemoria del debito, prima che vengano avviate azioni esecutive nei suoi confronti.
 
Nel caso di cartelle di modico valore il tempo necessario prima di avviare azioni esecutive deve essere di almeno 120 giorni. Per di più al sollecito deve essere allegato un “dettaglio degli addebiti”, dal quale si possa comprendere a quali tributi e a quali cartelle si fa riferimento. Per il cittadino è importantissimo verificare quest’ultimo dettaglio, in particolare bisogna verificare se alcuni importi fossero non dovuti perché, ad esempio, siano già stati pagati, oppure siano stati prescritti, oppure ancora siano stati illegittimamente addebitati.
Il consiglio sempre valido è allora di controllare che tutte queste condizioni siano state rispettate prima di pagare, per capire se dovessero esistere invece validi motivi di contestazione alle richieste di Equitalia e degli enti creditori. In particolar modo bisogna sapere che il sollecito di pagamento notificato dall’Agente della riscossione, secondo la Corte di Cassazione, è classificabile al pari di un avviso bonario e, quindi, può essere impugnato in via giudiziaria.
Per questo motivo, dopo essersi accertati di aver subito un trattamento scorretto è possibile proporre ricorso, all’interno dei termini di legge, davanti al Giudice di Pace, alla Commissione Tributaria oppure al Giudice del Lavoro. In alternativa c’è sempre la possibilità di autotutela, e quindi di presentare istanza in proprio o con l’aiuto di un legale, direttamente ad Equitalia o all’ente che ha emesso il ruolo un’istanza di annullamento e sgravio di intere cartelle oppure di singoli importi non dovuti.

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