Lo scorso 14 Settembre, proprio il giorno precedente a quello a partire dal quale è possibile presentare la dichiarazione di emersione dei capitali “esportati” all’estero, è stato pubblicato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate l’apposito provvedimento con il quale è stato predisposto il modello per la presentazione dell’istanza e le relative istruzioni per la sua compilazione.
Tale documentazione è reperibile dal sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.
Con quello attuale, l’interessato ha la possibilità di fare rientrare in Italia, nel periodo che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010, in maniera assolutamente anonima, i capitali ed altri eventuali beni che compongono il suo patrimonio detenuto all’estero alla data del 31/12/2008.
Sui capitali ed altri beni “emersi” va pagata un’imposta straordinaria pari al 5%. Tale percentuale corrisponde all’imposta sintetica del 50% sul rendimento complessivo dei suddetti capitali, che la legge presume pari al 2% annuo e per cinque anni.
La procedura di emersione, ossia la presentazione dell’istanza all’intermediario ed il pagamento dell’imposta straordinaria, garantisce da qualunque accertamento fiscale fino a concorrenza dell’importo “regolarizzato”, con una copertura anche penale, limitata però alla omessa o infedele dichiarazione dei redditi e, quindi, con l’esclusione dei reati di frode fiscale come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I vantaggi per gli ex evasori, infatti, sono notevoli, specialmente se si ricorda che la legge ha aumentato notevolmente le sanzioni sui redditi detenuti all’estero e non dichiarati al fisco, portandole addirittura ad una misura che può arrivare al 480% dell’imposta evasa.
Peraltro, sta per essere attivata un’apposita task force, composta da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza, destinata espressamente ad accertare ogni illecito connesso all’esportazione di capitali all’estero ed a rendere più efficace la cooperazione internazionale.