Arriva la mazzata per le onlus. Addio alle agevolazioni fiscali - QdS

Arriva la mazzata per le onlus. Addio alle agevolazioni fiscali

Andrea Carlino

Arriva la mazzata per le onlus. Addio alle agevolazioni fiscali

giovedì 30 Gennaio 2014

La Legge di Stabilità introduce l’aumento dell’imposta di registro e sopprime tutte le esenzioni tributarie. Il 5 per mille è confermato per il 2014, ma è limitato dal tetto di 400 milioni

CATANIA – Grandi novità per le associazioni no profit nel 2014 grazie ai provvedimenti varati dalla legge di Stabilità approvato dal Parlamento nel dicembre scorso. Il nuovo anno porta il rinnovo dell’opzione del cinque per mille dell’Irpef che vale 400 milioni, ma anche un aumento delle tasse per l’acquisto degli immobili e il rischio di un taglio ai benefici fiscali.
Ecco le novità nel dettaglio: il 5 per mille è confermato anche per l’anno 2014, ma con il tetto massimo di 400 milioni, che di fatto sottrae agli enti una bella fetta di risorse rispetto alle quote assegnate dai contribuenti.
Poi spazio all’acquisto di immobili e imposta di registro per le Onlus: dal primo gennaio 2014 è introdotta l’aliquota ordinaria del 9% al posto di tutte le precedenti aliquote, più basse; soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie. Una norma del 2011 cancella a partire del 2014 le agevolazioni sull’imposta di registro riservate all’acquisto di immobili da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 all’articolo 10 prevede infatti che gli acquisti di immobili effettuati da Onlus e organizzazioni di volontariato sconteranno l’imposta di registro nella misura ordinaria pari al 9%. Questa aliquota ordinaria del 9% andrà applicata sull’importo della compravendita, senza poter usufruire della tassazione sul “prezzo-valore”, ossia rendita catastale rivalutata, riservata alle persone fisiche.
L’aggravio colpisce solo gli acquisti a titolo oneroso, lasciando immutata l’esenzione in caso di donazione di immobili ad Onlus (decreto legge 346/90, articolo 55).
Sempre a partire da quest’anno aumenterà l’imposta di registro a misura fissa, dagli attuali 168 euro a 200 euro (decreto legge 104/13, articolo 26). Prima le Onlus pagavano l’imposta di Registro nella misura fissa di 168 euro, mentre le imposte ipotecarie e catastali, ora pari a 50 euro ciascuna, erano al 3%, da calcolare sul valore venale del bene.
Altra questione riguarda il regime Iva delle cooperative sociali: la legge di Stabilità 2014 ha previsto che le prestazioni di servizi sociosanitari effettuate dalle cooperative sociali scontano l’Iva al 4%. Queste cooperative possono – se nel loro interesse – applicare l’esenzione da Iva sulla prestazione, se rientranti nei casi previsti dal Dpr n.633/72.
Le cooperative di natura diversa, invece, da gennaio devono applicare l’Iva ordinaria nella misura del 22 per cento. Tagli alle detrazioni sulle donazioni: potrebbero essere ridotte al 18% con effetto retroattivo al 2013, e al 17%, per il 2014, le detrazioni previste per chi fa donazioni agli enti non profit. È quanto prevede la legge di Stabilità 2014, se non saranno adottati entro gennaio provvedimenti normativi per consentire risparmi dalla razionalizzazione delle detrazioni previste dall’articolo 15 del Tuir.
Ed ultima la distribuzione degli alimenti agli indigenti: le Onlus che distribuiscono alimenti agli indigenti e gli operatori del settore alimentare che li donano alle Onlus devono garantirne un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete. La nuova disposizione coinvolge anche gli operatori della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica che donano cibi.

Iva di nuovo al 4% per le coop sociali, ma senza detrazioni sugli acquisti
Per le cooperative sociali e i loro consorzi, torna l’Iva del 4% sui servizi socio-sanitario-assistenziali resi a beneficio delle categorie deboli, nonché la facoltà di scegliere, se ritenuto più vantaggioso, il trattamento di esenzione.
Le novità sono contenute nell’art. 1, comma 172, della legge numero 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che per tali cooperative ripristina, pressoché senza soluzione di continuità, il quadro normativo preesistente alla legge numero 228 del 2012, modificando completamente il contenuto delle disposizioni dei commi 488 e 489 dell’articolo 1 di detta legge. Il tutto “in vista della riforma dei regimi Iva speciali dell’Unione europea”. Non saranno soggette al ritorno all’Iva 4% invece le prestazioni rese dalle cooperative di lavoro ordinarie che invece vedranno l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria, quella che ora è al 22%. Tuttavia si prevede anche che le cooperative sociali potranno optare per il regime delle onlus che comporterà l’esenzione Iva per una serie di prestazioni. Una scelta però che farebbe perdere il diritto di detrarre l’Iva sugli acquisti.

Donazioni. Detrazioni in favore del contribuente a rischio riduzione
La legge di Stabilità 2014 interviene anche sui benefici fiscali previsti per i contribuenti che fanno donazioni. La legge prevede una riduzione delle detrazioni previste dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Dpr 917/1986).
Si tratta di un’ampia gamma di oneri che il contribuente può detrarre (al 19% della spesa sostenuta) in sede di denuncia annuale dei redditi: i mutui per l’acquisto dell’abitazione, le spese sanitarie, le spese per l’acquisto di ausili o veicoli adattati al trasporto di disabili, le spese di interpretariato per sordi o per l’acquisto di cani guida per ciechi, le spese veterinarie, le spese funebri, le erogazioni liberali (es. donazioni) e altro. Quelle detrazioni, stando alla legge di stabilità, devono essere razionalizzate fino ad assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, a 772,8 milioni di euro per il 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. “Razionalizzare” significa diminuirne la percentuale detraibile oppure applicare la detrazione ponendo limiti di reddito o sopprimere alcune spese detraibili o un mix di tutti questi interventi.

La legge di Stabilità indica che questo intervento di razionalizzazione deve essere effettuato “tenendo conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti”. Ma questo intervento normativo, molto impegnativo sotto il profilo tecnico, deve essere definito entro il 31 gennaio 2014. Se il termine non viene rispettato scatta la clausola di salvaguardia: la detrazione, attualmente fissata al 19% della spesa sostenuta, sarà ridotta in modo lineare “al 18% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (significa già sui redditi del 2013 e quindi sulla prossima denuncia dei redditi, nda) e al 17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”.

Sotto il riflettore anche le offerte indirizzate ai Paesi non Ocse
La legge di stabilità prevede anche più controlli sulla distribuzione di cibo.
Le Onlus che forniscono alimenti agli indigenti e gli operatori del settore alimentare che li donano ad altri enti devono garantirne “un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo”, ciascuno per la parte che gli compete.
La nuova disposizione coinvolge anche gli operatori della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che cedono alimenti agli enti non lucrativi.
La nuova regola non si applica alla distribuzione gratuita di cibo fatta dagli operatori del settore alimentare direttamente alle persone bisognose.

Cambiamenti anche per la concessione dei contributi statali agli istituti culturali.
Lo prevede la legge di Stabilità (articolo 1, comma 382), che chiede al ministero dei Beni culturali di predisporre entro il 31 dicembre prossimo un regolamento che ridisegni le sovvenzioni alla cultura. In particolare si dovranno individuare i requisiti che gli istituti devono possedere per poter accedere ai benefici (tra gli altri: assenza di lucro, rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta); razionalizzare il sistema di aiuti, così da evitare anche duplicazioni con i contributi degli enti locali e dalle regioni e predisporre un elenco, da aggiornare ogni tre anni, degli istituti beneficiari delle sovvenzioni statali.
Le offerte (erogazioni liberali) inviate da persone fisiche risultano, se indirizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo, deducibili nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato (ex art. 10 lettera g), se indirizzate per iniziative umanitarie religiose e laiche nei paesi non Ocse detraibili al 24%, se indirizzate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati, detraibili fino a un massimo di 2.065,83 euro (ex art. 138 p.to 14 legge 388/2000 e art 15 lettera i-bis).
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Enti non commerciali, possibile correggere gli errori contabili e l’imposta sostitutiva
Novità anche per quanto riguarda gli adempimenti con la dichiarazione annuale dei redditi. Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate c’è la bozza del modello Unico per gli enti non commerciali (Enc) 2014 (quella definitiva dovrebbe uscire a giorni). Tra le novità, afferma l’agenzia fiscale, “il modello apre alla correzione degli errori contabili e all’imposta sostitutiva del 20% sui proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni. E accoglie le semplificazioni già contenute nella bozza di Unico Sp 2014”. Nessuna modifica è prevista per quanto riguarda il criterio di determinazione del reddito degli enti non commerciali, che non ha subito alcuna variazione per effetto delle disposizioni legislative del 2013. In proposito, si ricorda che il reddito complessivo di questi soggetti si determina sommando i singoli redditi prodotti nel periodo d’imposta (fondiari, di capitale, di impresa e diversi). Conseguentemente, nel quadro generale del modello unico vanno indicati tutti i redditi da assoggettare a tassazione, che sono determinati negli appositi quadri del modello di dichiarazione sulla base delle specifiche regole previste dal Tuir. In rete per il 2014, aggiunge l’Agenzia delle entrate, anche le bozze del modello Unico società di capitali (Sc) e del modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), “aggiornati in base alle ultime novità normative”.

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