Garante su recupero crediti: no ai solleciti preregistrati - QdS

Garante su recupero crediti: no ai solleciti preregistrati

Andrea Carlino

Garante su recupero crediti: no ai solleciti preregistrati

domenica 02 Febbraio 2014

Violano la privacy perché possono essere ascoltati da terze persone

CATANIA – Chi tratta dati personali nell’attività di recupero crediti deve astenersi dal comunicare a soggetti estranei informazioni sulla posizione debitoria dell’interessato. Perciò attenzione ai solleciti preregistrati: una banca non può fare recupero crediti attraverso telefonate senza operatore, a meno che non sia in grado di garantire, con accorgimenti tecnici, che le comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone autorizzate. Infatti l’Autorità per la privacy ha dato ragione ad un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall’istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento.
 
Secondo l’interessato il sistema era lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento. La Banca si è difesa sostenendo che le comunicazioni segnalate erano solo messaggi di presentazione per fornire al destinatario e, solo previa identificazione, la possibilità di scegliere tra diverse opzioni selezionabili digitando sulla tastiera del telefono.
Dall’istruttoria del Garante è emerso invece che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l’accertamento dell’identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l’interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri. L’Autorità ha dunque ritenuto illecito il trattamento dei dati personali nelle modalità effettuate e lo ha di conseguenza vietato.
Il Garante ha ricordato che chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito di un’attività di recupero crediti deve “astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato”. Il Garante, infine, ha prescritto alla banca di adottare idonei accorgimenti tecnici, basati su forme di autenticazione, come ad esempio l’uso di un codice (ad es. il codice del contratto) rilasciato dalla banca, da digitare sull’apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.

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