Abusi con vincoli, istruzioni per l'uso - QdS

Abusi con vincoli, istruzioni per l’uso

Rosario Battiato

Abusi con vincoli, istruzioni per l’uso

venerdì 07 Febbraio 2014

L'avvocato Gaetano Caponnetto spiega tutti i punti controversi sorti in seguito al ricorso di un cittadino, accolto dal Cga. Chiarimenti dopo la circolare della Regione che riprende il parere sull’applicabilità del condono 2003

PALERMO – Giornate infuocate a Palermo dopo la circolare del dipartimento urbanistica della Regione (2/2014) che comunica la ricezione, dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, del dp n.465 del 16 maggio 2013, che prevede l’accoglimento da parte del presidente della Regione di un ricorso straordinario proposto da un privato in merito alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di giustizia amministrativa a Sezioni Riunite n.291/10 del 31 gennaio 2012, che riporta l’applicabilità dell’ultimo condono edilizio del 2003 anche nelle zone vincolate. Proteste di associazioni e ambientalisti per quella che parrebbe l’inizio di una nuova e grande sanatoria, ma senza una legge regionale che ne regolamenti l’azione i Comuni dovranno adeguarsi al parere del Cga. Ne abbiamo discusso con Gaetano Caponnetto, avvocato del Foro di Agrigento, già componente del Cru (Consiglio regionale urbanistica).
L’impatto sulle domande di sanatoria in sospeso (ce ne sarebbero soltanto 30mila a Palermo bloccate per vincoli relativi, ovvero paesaggistici e idrogeologici) potrebbero essere senza precedenti. I Comuni siciliani, fino a qualche giorno fa, avevano ritenuto che il condono edilizio nazionale così come recepito dalla L.R. 15/2004, non potesse trovare applicazione ai sensi dell’art. 32, comma 27°, lett. d), L.326/2003, nelle zone sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, etc. Le uniche eccezioni riguardavano i “piccoli” interventi edilizi o le opere pur se abusive, anche se all’interno di un preciso iter da seguire.
La sentenza del Cga, che ribalta anche una decisione della Corte di Cassazione del 2009, cambia le carte in tavola ritenendo che la legge nazionale 326/2003, e quindi quella regionale 15/2004 che la recepisce, non abbiano modificato e/o abrogato l’art. 23 della L.R. 37/1985, che ha sostituito gli artt. 32 e 33 della L. 47/1985. In altri termini, avendo la Sicilia competenza esclusiva in materia urbanistica e paesaggistica, in virtù di norma di rango costituzionale (Statuto), il condono edilizio introdotto con norma statale non trova automatica applicazione, se non sotto il profilo penale, dovendo essere necessariamente recepito da una legge regionale. Pertanto l’introduzione del condono edilizio in Sicilia, tramite legge regionale (15/2004), mantiene la possibilità di sanare le violazioni edilizie realizzate nelle zone vincolate purché venga rilasciato il nulla osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Adesso, secondo quanto precisa l’avvocato Caponnetto al QdS, “i Comuni siciliani dovranno istruire ed esitare le pratiche di condono acquisendo, o facendolo richiedere agli stessi istanti, il nulla osta in sanatoria”. Non ci sarà nemmeno il limite temporale, perché la richiesta di nulla osta in sanatoria potrà essere formulata anche se non era stata presentata domanda di specifico condono ambientale alla 308/2004. Perché? “Non essendo stato modificato, quindi, l’art. 23 della L.R. 37/1985, che consente di sanare nelle zone vincolate, la stessa norma trova sua applicazione con riferimento all’ultima sanatoria di cui alla L. 326/2003, così come nei limiti in cui recepita dalla L.R. 15/2004. Pertanto, i soggetti che hanno presentato domanda di condono edilizio potranno, in qualunque momento, richiedere il nulla osta in sanatoria all’autorità preposta alla tutela del vincolo, a nulla rilevando, per come detto, in Sicilia la L. 308/2004”.
Per i Comuni sarà tutto da rifare anche nell’ipotesi in cui avessero già emesso provvedimenti di diniego delle sanatorie edilizie non impugnati entro il termine decadenziale davanti al Tar. Secondo Caponnetto “i Comuni, alla luce di tale decisione, dovrebbero operare in autotutela ad annullare i provvedimenti di rigetto e, per l’effetto, ad istruire i relativi procedimenti di condono. Certamente gli istanti potrebbero richiedere l’adozione di provvedimenti in autotutela, in mancanza dei quali è ipotizzabile una difesa in via giurisdizionale”.
L’ultimo passaggio riguarda l’eventuale contrasto tra l’orientamento della Corte di Cassazione e il parere delle Sezioni Riunite del Cga e soprattuto l’esito per coloro che sono stati penalmente condannati alla demolizione delle opere abusive realizzate in zone vincolate.
Nel primo caso, spiega Caponnetto, il Cga “ha ritenuto che al Giudice amministrativo non spetti un esame del profilo penalmente rilevante delle vicende edilizie, bensì soltanto l’individuazione delle fattispecie in virtù delle quali sia possibile ottenere un provvedimento amministrativo edilizio di sanatoria”. Nell’ipotesi, invece, di un ordine di demolizione emesso dal Giudice penale ai sensi dell’art. 7 della L. 47/1985, “ritengo che lo stesso possa essere revocato attraverso un incidente di esecuzione infatti, la norma e la giurisprudenza ritengono che lo stesso sia suscettibile di revoca quando l’autorità amministrativa adotti provvedimenti regolarizzativi e/o di sanatoria con esso incompatibili”

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