Oggi sono sicuri e si destreggiano con nonchalance portando fasce bebè e spingendo carrozzine al parco.
Sarà perché l’uomo cambia faccia o identità ma reinventandosi si riscopre mammo.
In Sicilia, sono stati tremila i papà che hanno deciso di rimanere a casa e occuparsi dei piccoli su un totale di 10 mila congedi parentali richiesti. Dati significativi anche se in Italia i papà-sitter più numerosi sono quelli laziali (con oltre cinquemila richieste di congedi parentali e quelli della Lombardia).
In Italia, se nel 2008 ai maschi è andato solo il 7% dei congedi parentali, nel 2012 la percentuale è salita al 10%. Certo non basta: quasi sempre, cioè in 9 casi su 10, sono le donne a chiedere il congedo, rinunciando così a buona parte del proprio reddito.
Per i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre / padre) di 6 mesi, l’importo del congedo sarà pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente. Dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Per chi vuole iniziare l’avventura del congedo parentale, è necessario inoltrare la domanda attraverso il sito dell’Inps o attraverso i patronati che vi assisteranno nella compilazione on line.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Se l’Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).