Fisco, la riscossione è sospesa fino al termine della mediazione - QdS

Fisco, la riscossione è sospesa fino al termine della mediazione

Salvatore Forastieri

Fisco, la riscossione è sospesa fino al termine della mediazione

martedì 04 Marzo 2014

Dalla legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) le novità operative a partire dal 2 marzo 2014. Per i contribuenti anche la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre

PALERMO – L’istituto della mediazione, come si ricorderà, è stato introdotto nel corpo della normativa riguardante il contenzioso tributario.
A partire dal 1° Aprile 2012, per le controversie con l’Agenzia delle Entrate, comprese quelle riguardanti l’"Ufficio del Territorio", di valore fino a 20.000 Euro, chi vuole ricorrere  in Commissione Tributaria è obbligato a presentare, prima del ricorso, un “reclamo” diretto allo stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Per queste controversie, la mancata presentazione del reclamo ha costituito finora causa di inammissibilità del ricorso.
Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario in quanto serve per prevenire ed evitare le controversie di importo non eccessivo che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Non va confuso con l’autotutela. Quest’ultimo istituto, infatti, non riguarda mai questioni su cui è possibile "mediare", prevedendo solo l’annullamento degli atti sui quali l’Ufficio che li ha emanati riconosce una illegittimità che nuoce all’Amministrazione Finanziaria.
Sull’istituto della mediazione, tuttavia, non sono mancate le critiche, sia per alcunI difetti di procedura che limitavano il diritto di difesa del contribuente esponendolo in maniera eccessiva rispetto all’azione esecutiva dell’agente della riscossione, sia per i dubbi circa l’esistenza di una effettiva "terzietà" nella valutazione del "reclamo" e nell’attività di mediazione. Tale attività, infatti, non viene svolta da un soggetto "super partes", ma dallo stesso Ufficio che ha notificato l’atto amministrativo, seppure attraverso l’"ufficio legale", un reparto diverso da quello che ha materialmente redatto e notificato l’atto fiscale contestato.
Le censure riguardanti la procedura di mediazione hanno riguardato, più in particolare, i seguenti punti: a) la previsione di "inammissibilità" del ricorso in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione; b) la mancanza della sospensione della riscossione che permetteva l’attivazione delle azioni esecutive dell’Agente della Riscossione prima ancora che il contribuente potesse iniziare l’iter del contenzioso vero ottenendo la legittimazione a chiedere al Giudice la "sospensione giudiziale"; c) la mancata previsione dell’interruzione feriale dei termini durante, normalmente prevista nel contenzioso tributario.
A queste censure, il Legislatore, con la legge di Stabilità del 2014 ha posto rimedio.
Infatti, per gli atti notificati dal 2 marzo 2014, ossia dopo i canonici 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, non sarà più inammissibile, ma solo  improcedibile, nel senso che, in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può solo eccepire l’improcedibilità del ricorso chiedendo al Presidente della Commissione il rinvio della trattazione per consentire la mediazione.
E’ stato risolto anche il problema della sospensione della riscossione.  L’Agenzia delle Entrate, infatti, è tenuta ora a sospendere la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione (fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente), a meno che, evidentemente, non si siano verificate cause di improcedibilità del ricorso. Nello stesso periodo sono sospesi pure gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta, ma a condizione che la mediazione abbia un esito positivo.
Anche l’altro problema della "sospensione feriale" è stato risolto. Infatti, sempre per le controversie riguardanti atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, i contribuenti beneficeranno della sospensione dei termini dal 1^ agosto al 15 settembre di ogni anno, così come avviene normalmente per il  contenzioso tributario. Conseguentemente, d’ora in poi, per stabilire il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione si dovrà tenere conto anche del citato periodo di sospensione di quarantacinque giorni, dal primo agosto al 15 settembre.
La nuova disposizione contenuta nella legge di Stabilità ha previsto pure che l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Nulla, però, è stato fatto al fine di evitare le numerose censure riguardanti la presunta mancanza di effettiva terzietà nell’esame del reclamo e nella gestione della procedura di mediazione tributaria. Si ricorda, infatti, che la richiesta del contribuente di riesaminare l’atto contestato deve essere rivolta proprio alla stessa Direzione Provinciale dalla quale lo stesso atto ha avuto origine.
E’ vero che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 del 19 marzo 2012, ha affermato che " …. il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.  …..  Al riguardo, le <<strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili>> sono gli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest’ultimo".
E’ pur vero, però, che anche gli Uffici legali delle Direzione Provinciali sono parte integrante della struttura dell’Agenzia delle Entrate, con tutti i connessi rapporti ed obblighi gerarchici, ai quali sicuramente gli stessi uffici legali non possono sottrarsi, nemmeno quando la loro interpretazione si discosta da quella "ufficiale" degli Organi Regionali o Centrali dell’Agenzia ai quali sono obbligati ad ubbidire.
 

 
Dare maggiori possibilità di chiudere le controversie
 
Il Garante del Contribuente della Sicilia ha auspicato una revisione di tutti i sistemi deflattivi del contenzioso, attualmente eccessivamente diversificati, sia nella tempistica che nella procedura (definizione per acquiescenza, definizione del processo verbale, definizione dell’invito al contraddittorio, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale), ritenendo opportuno prevederne solo due, evidentemente dopo la "definizione per acquiescenza" (il pagamento spontaneo entro i termini del ricorso), uniformando procedure, interessi e modalità di chiusura della vertenza, ampliando, però, la sfera applicativa, specialmente per quel che concerne la Conciliazione giudiziale, estendendola anche al secondo grado di giudizio. Chissà se il Legislatore, magari rivedendo l’istituto della mediazione alla luce delle eccezioni di incostituzionalità manifestate, farà tesoro di questi suggerimenti, semplificando le procedure e dando maggiore possibilità ai contribuenti di chiudere qualunque controversia con il fisco.
 

 
Garante del contribuente Sicilia. No incompatibilità attività accertativa con mediazione
 
In Sicilia, è stato forse il Garante del Contribuente a rilevare per primo il difetto che il riesame dell’atto va richiesto alla stessa Direzione che l’ha emanato. Il Garante per la Sicilia ha chiesto subito al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di assumere ogni iniziativa, evidentemente di natura organizzativa, volta a ridurre il rischio di concreta incompatibilità dell’attività accertativa con quella di mediazione.
Ma nel frattempo, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha posto il problema, sollevando,  con Ordinanza 7.2.2013, n. 18, la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, rilevando, appunto,  la circostanza che l’organo deputato a gestire l’eventuale fase di mediazione è sempre un ufficio appartenente all’Agenzia delle Entrate.
Su questo punto, però, la recente legge di stabilità nulla ha previsto. Il Garante del Contribuente, invece, sia nella relazione annuale (anche in quella del Garante della Sicilia) presentata al Parlamento ed al Governo, sia nel corso dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale dei Garanti del Contribuente che si è svolta a Trento lo scorso 1° febbraio, ha manifestato la sua disponibilità a collaborare in sede di procedura di mediazione, auspicando una nuova normativa che assicuri l’effettiva terzietà dell’Organo di mediazione, anche attraverso un intervento del Garante "a richiesta del contribuente interessato".

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