Arriva il nuovo redditometro che restringe la cerchia di controlli - QdS

Arriva il nuovo redditometro che restringe la cerchia di controlli

Salvatore Forastieri

Arriva il nuovo redditometro che restringe la cerchia di controlli

mercoledì 19 Marzo 2014

L’Agenzia Entrate con circolare n. 6 dell’11 marzo ha dato applicazione alle indicazioni del Garante della Privacy. Interessati i contribuenti con significativa differenza tra reddito dichiarato e presunto

PALERMO – Sbloccato il nuovo redditometro. Probabilmente ad aprile cominceranno ad arrivare ai contribuenti le prime lettere con le quali si dà inizio alla procedura di controllo sintetico previsto dall’art.38 del D.P.R. 600/73 dopo le modifiche apportate dal D.L. 78 del 2010.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, dopo avere recepito le precise indicazioni del Garante della Privacy, ha modificato parzialmente il suo originario orientamento limitando la scelta dei soggetti da controllare a quelli che presentano le incongruenze previste dalla Circolare n. 24 del 29 Luglio 2013, ma con l’applicazione dei nuovi paletti contenuti nella più recente Circolare n. 6 dell’11 marzo scorso che tiene conto, appunto, delle disposizioni impartire dal Garante.
Più in particolare, l’avvio del controllo, che coincide con l’invio della prima lettera contenente l’invito a comparire, riguarderà i contribuenti per i quali emerge oltre allo scostamento previsto dalla legge pari almeno al 20%, anche una significativa differenza  tra il reddito dichiarato e quello presunto determinato sinteticamente sulla base dei seguenti dati:
a)  "spese certe", ossia quelle che risultano dall’Anagrafe Tributaria (come le spese per mutuo, per locazione, spese per le quali è stata ottenuta la detrazione fiscale ed altri beni e servizi);
b) "spese per elementi certi", ossia quelle collegate al possesso di beni (come le spese di manutenzione degli immobili e le spese condominiali, ancorate alla superficie dell’abitazione, alle spese per l’utilizzo degli autoveicoli, ancorate alla loro cilindrata,  ecc.).
In pratica, sparisce la presunzione, originariamente prevista dall’Agenzia delle Entrate, che prendeva in considerazione, ai fini della determinazione del reddito, anche le "spese Istat", frutto di una mera presunzione semplice (come le spese per elettrodomestici, arredi, spese per la casa, ecc.), nonchè del "fitto figurativo", due punti importanti che hanno formato oggetto di rilevo da parte del Garante della Privacy. Quest’ultimo ha ritenuto, sostanzialmente, che le statistiche non si adattano assolutamente ad essere considerate veri indicatori di ricchezza.
Le spese Istat (spese presunte per beni di uso corrente), quindi,  non concorreranno più alla selezione dei contribuenti e non formeranno nemmeno oggetto di contraddittorio.
Il fitto figurativo, invece, potrà essere preso in considerazione esclusivamente nel caso in cui il contribuente non dovesse avere nessun immobile acquistato o preso in locazione e non dovesse essere in grado di fornire giustificazioni in merito alla spesa sostenuta per il suo alloggio.
L’altra grossa novità, molto importante, anch’essa prevista con la nuova circolare, è la corretta attribuzione della tipologia di nucleo familiare al quale appartiene il contribuente potenzialmente destinatario del controllo. A tale scopo, nella fase del confronto delle spese sostenute con i redditi dichiarati e, quindi, al momento della selezione, non si tiene conto dei soli componenti della "famiglia fiscale", ossia quella composta soltanto dal contribuente e dai familiari "a carico", ma di quelli della "famiglia anagrafica", che può comprendere anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonchè i conviventi di fatto non fiscalmente a carico.
In pratica, un figlio che sostiene una spesa anche notevolmente superiore al suo reddito non dovrebbe essere selezionato se vive con il padre il cui reddito è in grado di "coprire" anche la spesa del figlio.
Applicando queste nuove regole, se il contribuente viene selezionato ma poi fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alla "spese certe" ed alle "spese per elementi certi", nonchè sugli investimenti effettuati ed sulla quota di risparmio dell’anno, magari fornendo pure ulteriori chiarimenti sulla imputabilità di alcune spese ai componenti della "famiglia anagrafica", il procedimento di controllo sintetico si esaurisce immediatamente.
Per il 2009, quindi, sulla base di questi nuovi parametri, suggeriti dal Garante della Privacy e puntualmente recepiti dall’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare  dell’11 marzo scorso, il campo del controllo si restringe, per cui, al posto dei 35.000 controlli segnalati dall’Anagrafe Tributaria,  saranno solo 20.000 quelli che verranno effettuati.
A questi 20.000 contribuenti, come già detto, cominceranno tra breve ad arrivare gli inviti di comparizione, ossia richieste contenenti la richiesta di giustificare e documentare i motivi per cui le spese sostenute risultano "apparentemente" non compatibili con il reddito dichiarato.
La lettera è molto semplice. Consiste nell’invito rivolto al contribuente di presentarsi in ufficio entro 15 giorni, oppure in un’altra data da concordare, per documentare l’esistenza di eventuali redditi per i quali non c’era obbligo di dichiarazione e per giustificare le spese sostenute,  gli investimenti ed i risparmi accumulati. Per facilitare il confronto tra redditi e spese, alla lettera è allegato un prospetto che,nelle prime due colonne, riepiloga le "spese certe" e quelle "basate su dati certi". Una terza colonna è destinata a contenere le eventuali integrazioni o modificazioni del contribuente.
 


Il contribuente deve comunicare i saldi dei suoi conti correnti e titoli
 
Una sezione ad hoc serve al contribuente per dichiarare i saldi iniziali e finali dei suoi conti correnti e dei titoli, così come risultanti dagli estratti conto. Questi dati, infatti, riguardanti l’anno 2009, non sono attualmente in possesso dell’Agenzia delle entrate.
La lettera continua spiegando che, se i chiarimenti saranno ritenuti esaustivi, il controllo si considererà concluso mentre, in caso di mancata ottemperanza all’invito, potrebbero essere attivati controlli più approfonditi, come le indagini bancarie complete.
A questo punto può essere utile ricordare che proprio l’Agenzia delle Entrate, due anni fà, aveva rassicurato l’opinione pubblica sulla circostanza che non sarebbero stati effettuati accertamenti avventati, affermando in particolare che: 1) il redditometro è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, cioè, “l’evasione spudorata” che viene fuori mettendo a confronto l’elevata capacità di spesa manifestata dal soggetto e il basso reddito dichiarato; 2) non saranno presi in considerazioni scostamenti tra reddito dichiarato e spese sostenute inferiori a 12.000 euro all’anno (mille euro al mese); 3) i pensionati, titolari di sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro.
 


Sanzioni. La riduzione dipende dall’avvenuto accordo o meno
 
Qui di seguito si ricordano le diverse fasi della procedura di accertamento sintetico (redditometro).
Innanzitutto, come detto in precedenza, c’è la fase della selezione dei contribuenti da verificare. Poi c’è l’invio della comunicazione da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere dall’interessato, in sede di apposito contraddittorio, giustificazioni circa gli scostamenti rilevati.
Nel caso in cui tali giustificazioni non vengano ritenute sufficienti, c’è l’invito per l’accertamento con adesione, espressamente previsto dalla legge. Se il contribuente accetta integralmente la pretesa, pagando entro i quindici giorni precedenti la data della comparizione, le sanzioni vengono ridotte ad un sesto. Se preferisce passare dall’accertamento con adesione vero e proprio e definisce con un accordo, paga la maggiore imposta sulla nuova base imponibile e le sanzioni vengono ridotte solo ad un terzo. Se l’accertamento con adesione, invece, non ottiene alcun risultato utile, l’Ufficio notifica l’accertamento. Questo, può essere definito entro 60 giorni con il pagamento dell’intera imposta e con la riduzione ad un terzo delle sanzioni. Diversamente, il contribuente può ricorrere in Commissione tributaria provinciale (se il valore della lite non supera 20.000 Euro deve passare comunque dalla fase della "mediazione") e poi,  eventualmente, in prima udienza, proporre la conciliazione giudiziale con il pagamento della sanzione ridotta del 40%.
Persa anche quest’ultima chance, il contribuente deve attendere l’esito finale del contenzioso per pagare quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale, evidentemente unitamente agli interessi e con le sanzioni in misura piena.

Salvatore Forastieri
Garante del Contribuente per la Sicilia

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