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Riforma Province in Sicilia: 8 cose da sapere

redazione

Riforma Province in Sicilia: 8 cose da sapere

mercoledì 26 Marzo 2014

Quali e quanti sono i liberi Consorzi? Quali sono i Comuni di partenza delle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina? Che fine faranno gli Enti "doppioni"? Ecco qualche risposta per punti

La legge varata dall’Assemblea regionale l’11 marzo scorso, con l’abolizione delle Province, consegna alla Sicilia il merito di essere la prima regione italiana ad aver ridisegnato l’impianto istituzionale vigente, cancellando i nove enti intermedi. La legge istituisce altrettanti Liberi consorzi dei Comuni e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ma rinvia l’assetto definitivo, all’autunno, quando il governo Crocetta dovrà presentare il ddl che definisce competenze e funzioni da trasferire ai nuovi organismi.
 
Fino ad allora le Province restano commissariate, rette da commissari straordinari. In via generale la legge dà già un’idea delle attività che Liberi consorzi e città metropolitane andranno a svolgere, stabilendo all’articolo 6 che Liberi Consorzi e città metropolitane "esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporto e di sviluppo economico".
 
LIBERI CONSORZI.
I Liberi Consorzi comunali sono istituiti dall’articolo 1. La norma prevede che fino all’approvazione della legge che attribuirà competenze e funzioni, questi coincidono con le Province regionali di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e sono composti dai comuni appartenenti alla provincia corrispondente. Questo perché entro sei mesi la composizione territoriale dei Liberi consorzi potrebbe cambiare.
 
L’articolo 2, infatti, stabilisce come. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, con deliberazione dei consigli comunali adottata a maggioranza di due terzi, possono decidere se costituirne di nuovi o aderire ad un altro Libero consorzio, purché sussistano due condizioni: popolazione non inferiore a 180 mila abitanti e continuità territoriale.
 
La costituzione di un nuovo libero consorzio o l’adesione ad un altro, diverso da quello di appartenenza, non è ammessa se per effetto del distacco, nel libero consorzio di provenienza la popolazione risulta inferiore a 150 mila abitanti.
La deliberazione dei Consigli comunali per essere efficace, però, è subordinata all’esito positivo di un referendum, al quale possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di approvazione della delibera, secondo le modalità previste dagli statuti comunali. Nel caso di costituzione di nuovi liberi consorzi, il Comune con maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del Libero consorzio.
 
Le delibere dei consigli comunali vanno trasmesse all’assessorato regionale per gli Enti locali, che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, costituisce un elenco, che sarà pubblicato nella Gurs e nel sito della Regione. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il governo dovrà presentare un ddl all’Ars che individua i territori dei Liberi consorzi con le eventuali modifiche derivanti dalla applicazione dell’articolo 2 della legge varata dall’Assemblea l’11 marzo scorso.
 
I Liberi consorzi continueranno ad utilizzare le risorse, materiali, finanziarie e umane delle Province regionali e ad avvalersi delle sedi in uso, mentre al personale delle Province viene confermato lo status giuridico ed economico di cui già godono.
 
ORGANI DEI LIBERI CONSORZI.
Il Libero consorzio ha potestà statutaria e regolamentare ed è composto da tre organi di secondo livello, che non vengono eletti dai cittadini – l’Assemblea, il Presidente e la Giunta del Libero consorzio – che esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. Non a caso la ratio della legge è razionalizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini e conseguire riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Le spese per trasferte dei componenti degli organi saranno definite con successivo provvedimento, che l’Ars dovrà approvare tra sei mesi.
 
L’ASSEMBLEA.
È l’organo di indirizzo politico-amministrativo; è composta dai sindaci dei comuni che ne fanno parte, adotta a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco componente dell’assemblea, fino al rinnovo della carica, viene sostituito in Assemblea da un commissario straordinario, nominato in base alla normativa vigente.
 
IL PRESIDENTE.
Rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede la Giunta e l’Assemblea. È un sindaco, eletto a maggioranza assoluta, fra i sindaci dei comuni aderenti al Libero consorzio, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni che appartengono al consorzio. Nel caso in cui nessun sindaco ottiene la maggioranza, la legge prevede che vadano a ballottaggio i due sindaci, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano.
 
Il presidente nomina, tra i componenti della Giunta del Libero consorzio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Se durante il mandato di presidente, il sindaco cessa dalla carica, si dimette, viene rimosso, entro 60 giorni si procede all’elezione di un nuovo presidente. Fino ad allora, le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dall’assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
 
Il presidente può essere sfiduciato con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta dei voti, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni, che fanno parte del consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’ elezione del presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di un anno, durante il medesimo mandato. Deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti dell’assemblea, va discussa dopo tre giorni dalla presentazione. La mozione è posta a votazione previa delibera dell’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell’assemblea.
 
Se la mozione di sfiducia viene approvata, entro 60 giorni, si procede all’elezione del nuovo presidente; anche in questo caso fino ad allora le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dall’assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
 
LA GIUNTA.
È l’organo esecutivo; è composta dal presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell’assemblea. Il numero dei componenti della giunta è stabilito in rapporto al numero alla popolazione dei comuni di ciascun Libero consorzio. La cessazione della carica ricoperta nel Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta. Il presidente, entro 60 giorni dalla data di cessazione, provvede alla sostituzione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal presidente.
 
LE CITTA’ METROPOLITANE.
Le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina sono istituite dall’articolo 7, che al secondo comma stabilisce: in sede di prima applicazione della legge il territorio della Città metropolitana coincide quello dei comuni compresi nelle aree metropolitane individuate dai decreti del presidente della Regione del 10 agosto 1995, pubblicati nella Gurs n. 54 del 21 ottobre 1995.
 
 
L’area metropolitana di Palermo comprende i territori di 27 comuni: Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Capaci, Cinisi, Carini, Casteldaccia, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica e Villabate.
 
L’area metropolitana di Catania è composta dai territori di 27 comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paterno, Pedara, Regalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant’Agata Li Battiati, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etenea.
 
L’area metropolitana di Messina è composta dai territori di 51 comuni: Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Fiumedinisi, Forza D’Angrò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gualtieri, Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Merì, Messina, Milazzo, Manforte, San Giorgio, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant’Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico, e Villafranca Tirrena.
 
I comuni compresi nelle aree metropolitane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con deliberazione del consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al Libero consorzio di appartenenza, a condizione che esista il requisito della continuità territoriale. Questo requisito va rispettato anche nel caso in cui un comune compreso nel Libero consorzio di appartenenza – individuato dall’art.1 della legge – decida di distaccarsi dal Consorzio per aderire alla relativa città metropolitana. In questo caso la deliberazione del consiglio comunale deve essere adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, come indicato dall’art.2.
 
Non è ammessa l’adesione di un comune alla città metropolitana, se per effetto del distacco, nel libero consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150 mila abitanti o si interrompa la continuità territoriale tra comuni che ne fanno parte. Così come non è ammesso il distacco di un comune dalle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina se viene meno il requisito della continuità territoriale o venga meno la dimensione sovra comunale (art 12 comma 2). Per assicurare il rispetto di questa previsione, l’ultimo comma dell’articolo 12 dice che si terrà conto dell’ordine delle delibere, come risulta dall’elenco predisposto, dall’assessorato alle Autonomie locali, formato secondo il criterio cronologico. Anche i confini territoriali delle città metropolitane potrebbero cambiare e per questo la legge rinvia la definizione degli assetti geografici ad altro provvedimento.


ORGANI DELLE CITTÀ METROPOLITANE.
Come l’assemblea, il presidente e la giunta dei Liberi consorzi dei Comuni, anche gli organi delle città metropolitane – la Conferenza Metropolitana, il sindaco metropolitano, la Giunta metropolitana- sono organi di secondo livello ed esercitano funzioni a titolo gratuito.
La conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni compresi nella città metropolitana. La cessazione della carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione della carica ricoperta nella città metropolitana. La legge rinvia ad altro provvedimento, da approvare entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della legge con pubblicazione nella Gurs, la disciplina delle modalità di elezione del sindaco e della giunta metropolitana, così come il numero dei suoi componenti, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna area metropolitana.
 
Per quanto riguarda la città metropolitana di Messina, la Regione favorisce accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria per consentire ai residenti di entrambe le aree metropolitane di usufruire di servizi secondo criteri di prossimità.
 
Le disposizioni e le attività per cui trova applicazione l’articolo 14 della legge sono definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale per le Autonomie locali e Funzione pubblica.
 
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI.
La legge dispone la soppressione o l’accorpamento di enti, società e agenzie, che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai Liberi consorzi e alle città metropolitane. Ad occuparsene sarà la Regione, che comunque non potrà istituirne di nuovi per funzioni, in tutto o in parte, assegnate ai Liberi consorzi e alle città metropolitane.
 

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