Copertura finanziaria assente e scarse sanzioni, impugnata legge su amianto - QdS

Copertura finanziaria assente e scarse sanzioni, impugnata legge su amianto

redazione

Copertura finanziaria assente e scarse sanzioni, impugnata legge su amianto

giovedì 03 Aprile 2014

Per il Commissario dello Stato gli oneri aggiuntivi violano il principio di contenimento della spesa pubblica. Troppo blande invece le pene amministrative nei confronti dei dipendenti pubblici 

Il commissario dello Stato per la Regione Siciliana, prefetto Carmelo Aronica, ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale alcuni articoli del disegno di legge "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto", approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 marzo scorso.
 
Il commissario critica la mancanza di copertura finanziaria degli oneri che il provvedimento comporta prevedendo misure di assistenza supplementari rispetto ai livelli essenziali stabiliti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e la insufficiente determinatezza delle sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici che violino le disposizioni in materia di amianto.
 
"In proposito, si rileva che, con riferimento ai soggetti affetti da patologie causate dall’esposizione all’amianto, la vigente normativa nazionale non prevede l’erogazione di un sussidio economico, – precisa Aronica – né il riconoscimento del diritto all’esenzione, laddove la patologia non sia riconducibile ad una delle patologie croniche già contemplate dal d.m. n. 329/99 ("Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti".
 
La scure si abbatte sulla parte dell’articolo 7 che prevede "l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, violando il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica".
 
Infatti l’assenza dei limiti nelle norme "in questione, – scrive il commissario – se non quello genericamente finalistico, non assicura l’imparzialità dell’agire amministrativo, consentendo piuttosto all’autorità preposta al potere di vigilanza di ritenere variamente leciti o illeciti gli stessi comportamenti e di sanzionare o meno i singoli soggetti ritenuti rientranti o meno nella generica categoria individuata dalla norma".
 

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