Fecondazione eterologa, si può. Stop al “turismo procreativo” - QdS

Fecondazione eterologa, si può. Stop al “turismo procreativo”

Liliana Rosano

Fecondazione eterologa, si può. Stop al “turismo procreativo”

venerdì 11 Aprile 2014

Si sgretola la Legge 40: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 4 c.3, 9 c.1 e 3, 12 c.1. Nel 2013 circa 2.000 coppie hanno lasciato l’Isola per tale tipo di procreazione assistita

ROMA – Sono molte le coppie a tirare finalmente un sospiro di sollievo. Una notizia che in molti aspettavano. La Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale. La Consulta, ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta.
Nel dettaglio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, che riportava: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”.
 
Cadono anche, di conseguenza, i due incisi che recitano entrambi “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”, cioè del divieto di eterologa, previsti nei commi 1 e 9 dell’art. 9, che resta ovviamente immutato per le altre parti e per i suoi contenuti, compreso il divieto di disconoscimento di paternità in caso di eterologa. Incostituzionale, infine, anche l’art. 12 comma 1 sulle sanzioni: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”.
La decisione della Corte nasce a seguito delle questioni sollevate dai tribunali di Milano, Firenze e Catania, dove tre coppie si sono viste negare il ricorso all’eterologa. La vicenda ovviamente travalica le storie personali, perché la decisione della Corte è attesa da tante persone che a causa di una infertilità assoluta, possono sperare solo nella donazione esterna di ovuli o spermatozoi per avere un bambino. Per loro, la cancellazione del divieto di fecondazione eterologa significherebbe vedere riconosciuto il diritto a essere genitori, a essere famiglia. Le ordinanze dei tre tribunali rimesse, circa un anno fa, alla Corte Costituzionale pongono l’accento proprio su quest’aspetto e lo sviluppano prospettando la violazione di numerosi articoli della Costituzione: dall’art. 2 sui diritti inviolabili dell’uomo all’art. 3 sul principio di uguaglianza; dal 29 sulle tutele alla famiglia al 31 sulla tutela della maternità; dal 32 sul diritto alla salute al 117 sui vincoli rispetto all’ ordinamento comunitario.
La questione, in realtà è già stata affrontata una prima volta nel maggio 2012. In quell’occasione, tra l’azione dei Tribunali nell’ interesse delle coppie e la Consulta si era frapposta una sentenza pronunciata nel novembre 2011 dalla Grande Camera di Strasburgo che concerneva proprio il divieto di fecondazione eterologa in Austria. La Corte Costituzionale italiana, quindi, ha chiesto ai Tribunali di riformulare gli atti alla luce di questo pronunciamento. La Grande Camera, pur ribaltando la decisione di primo grado e di fatto confermando la legge austriaca – che stabilisce un divieto parziale per l’eterologa escludendo quella in vitro – ha però fissato alcuni principi cardine, e ferma restando l’autonomia di ogni Stato, ha invitato gli Stati membri Ue a legiferare in materia di fecondazione sulla base dell’evoluzione scientifica e delle tecniche mediche.
 
Passaggi, questi, su cui i Tribunali italiani rimettenti insistono nelle loro ordinanze, sottolineando che la legge in vigore impedirebbe la costruzione di una famiglia in presenza di limiti che la medicina consente invece di superare. Così facendo, inoltre, si discriminano le coppie sotto il profilo economico, perché solo le più abbienti possono permettersi di andare all’estero in Paesi dove l’eterologa è consentita, incrementando una sorta di “turismo procreativo”. Anche i dubbi legati al donatore sono superabili – sostengono le coppie e i giudici ordinari – perché esiste già un istituto che ammette la frattura tra genitorialità genetica e genitorialità legittima: l’adozione.
Con questa pronuncia, ci si prepara ad una rivoluzione sociale e sanitaria, considerato che in Sicilia, sono state circa duemila le coppie che lo scorso anno sono andate in altre regioni per seguire le pratiche della fecondazione assistita.

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