Cinque per mille, istruzioni per l’uso. Fare del bene a costo zero, si può - QdS

Cinque per mille, istruzioni per l’uso. Fare del bene a costo zero, si può

Serena Giovanna Grasso

Cinque per mille, istruzioni per l’uso. Fare del bene a costo zero, si può

sabato 19 Aprile 2014

Per donare parte dell’Irpef agli Enti iscritti nell’elenco delle Entrate basta compilare, senza alcun onere, il riquadro del 730, Cud o Unico. Anche quest’anno con la Legge 147/2013 è stato rifinanziato il meccanismo di sussidiarietà

PALERMO – Ogni anno ammontano circa a quota 15 milioni gli italiani che decidono di investire sul sociale, devolvendo una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a finalità di sostegno di particolari enti no profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria, sanitaria ma anche alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria Irpef.
Come nasce il 5×1.000 e perché.
L’allora nascita in via sperimentale di questo sistema la si colloca nel 2006, nel contesto della Legge finanziaria ad opera del ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Nonostante ancora oggi manchi il carattere di persistenza radicata, anno dopo anno viene reintrodotta dalla Legge Finanziaria. Ed è stato proprio così anche per quest’anno secondo quanto prescritto dall’articolo 1 comma 205 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità per il 2014). In definitiva non molto è cambiato rispetto agli anni precedenti, se non fosse per il fatto che adesso l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi con i relativi importi destinati a ciascuna organizzazione.
Un contributo a costo zero.
Ma torniamo a noi, cosa deve fare il cittadino per innescare il meccanismo contributivo? Il gesto è semplicissimo, consiste nel firmare in uno dei 6 riquadri (volontariato e organizzazioni di utilità sociale; ricerca scientifica e università; ricerca sanitaria; attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; attività sociali svolte dal comune di residenza e associazioni sportive dilettantistiche;) che figurano sui modelli di dichiarazione dei redditi (730-1, Modello unico persone fisiche, Modello unico persone fisiche-mini e Cud) e indicare il settore a cui devolvere il proprio contributo o il codice fiscale del singolo soggetto (ente, associazione, onlus) a cui ha deciso di destinare direttamente la quota del 5 per mille.
Le scadenze per gli Enti no profit.
La richiesta di inserimento dell’ente nell’elenco dell’Agenzia è partita lo scorso 21 marzo, mentre la scadenza varia a seconda della natura dell’organizzazione. Per esempio, per quel che riguarda gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche il termine per l’iscrizione online scadrà il 7 maggio, mentre c’è tempo fino al 30 giugno per inviare alla direzione regionale delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doppio passaggio per quel che concerne le associazioni sportive dal momento che esse sono tenute anche all’invio della stessa dichiarazione alla sede regionale del Coni). Ad ogni modo vi è possibilità d’accesso anche per i ritardatari, i quali potranno presentare tutti i necessari documenti entro e non oltre il 30 settembre, versando però una sanzione di 258 euro con modello F24.
Un grande potere per il cittadino, senza oneri.
Largo a chi sostiene che il cittadino, eccezion fatta per il potere democratico di cui è provvisto, non possiede alcuna sovranità. Il cinque per mille dimostra esattamente l’opposto. Infatti, sebbene non esista il principio del “soddisfatti o rimborsati”, è in vigore quello del “soddisfatti o non rifinanziati”. Quindi, qualora il cittadino non si ritenga soddisfatto dell’attività che l’associazione ha svolto l’anno precedente, può liberamente decidere di non reiterare il finanziamento optando per un’altra organizzazione.
I millesimi contano.
Infine, ond’evitar confusioni, specifichiamo che esiste una netta differenza tra il cinque e l’otto per mille. La prima riguarda il numero dei soggetti beneficiari: infatti, mentre al 5 per mille possono accedere tutte le decine di migliaia di organizzazioni che hanno superato le “prove di selezione” dell’Agenzia delle Entrate; all’otto per mille potranno accedere solo sei confessioni religiose e lo Stato. Ulteriore differenza investe la composizione dei finanziamenti: nel caso dell’otto per mille, i fondi sono prestabiliti e le indicazioni fornite dal cittadino valgono unicamente al fine della distribuzione degli stessi; mentre la consistenza del cinque per mille cresce all’aumentare del numero di contribuenti. Ad ogni modo il cittadino non deve compiere alcuna scelta esclusiva e può decidere in autonomia di devolvere sia il cinque per mille che l’otto per mille.

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