Abusivismo edilizio, ddl regionale per condonare le case al mare - QdS

Abusivismo edilizio, ddl regionale per condonare le case al mare

Francesco Sanfilippo

Abusivismo edilizio, ddl regionale per condonare le case al mare

giovedì 15 Maggio 2014

Girolamo Fazio (Gruppo Misto): “Revisionare le norme sulle costruzioni entro i 150 m. dalla battigia”. Ne godrebbero solo le famiglie senza altre abitazioni. "Le altre vanno demolite"

PALERMO – La Sicilia nel 2013 è stata la Regione con il più alto livello di abusivismo edilizio nelle aree demaniali costiere, con 476 illeciti, 725 persone denunciate e 286 sequestri, ma sarebbero 50 mila gli immobili abusivi sulle coste siciliane. In Italia esiste una particolare anomalia del sistema giuridico riguardo il fenomeno dell’illegalità edilizia, poiché l’applicazione delle sentenze che decretano la demolizione di edifici abusivi, o parti di essi, non è affidata al giudice dell’esecuzione, ma è di competenza del sindaco del Comune. Quest’anomalia giuridica produce effetti complessi sull’esecuzione delle sentenze, giacché influenza sia le spese da sostenere per gli abbattimenti, a carico dei Comuni (che possono poi rivalersi sui proprietari), sia l’effetto deterrente della sanzione giuridica.
Ad oggi, la demolizione di edificazioni abusive è avvenuta soltanto per una trascurabile frazione del totale di quelle disposte. Infatti, ad Agrigento su 327 abusi riscontrati e 109 ordinanze emesse solo 9 sono state accertate essere state eseguite, mentre a Palermo su 541 abusi e 205 ordinanze di demolizione solo 8 sono state eseguite. Stessa storia a Catania, dove su 687 abusi e 252 ordinanze di demolizione, solo 20 sono state eseguite, mentre a Messina su 494 abusi e 229 ordinanze, solo 22 sono state realizzate.
Per risolvere quest’annoso problema, Girolamo Fazio, deputato del gruppo Misto dell’Ars, ha presentato un disegno di legge, il n. 753 all’Assemblea, titolato “Revisione della normativa relativa alle costruzioni nella fascia di 150 metri dalla battigia”. La normativa del tempo poneva un precetto vincolante per le amministrazioni comunali e regionali chiamate ad adottare gli strumenti urbanistici, non invece per i cittadini, se non dopo il suo recepimento nei Piani regolatori. La mancata produzione di questi ultimi da parte delle amministrazioni comunali che non hanno tenuto conto di dotare i Comuni stessi dei Piani regolatori in tempi ragionevoli, ha lasciato intatte le strutture abusive. Il recepimento della legge statale del 1985 (primo condono edilizio), che però nel testo approvato dal legislatore regionale (art. 23, comma 10, della legge n° 37 del 10 agosto 1985) escluse espressamente le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 1976. Allo stato attuale è questa disposizione che impedisce il condono delle costruzioni realizzate abusivamente nella fascia di 150 metri dalla battigia.
Il ddl si propone di dare una soluzione intervenendo esclusivamente, ed in modo limitato, su tale ultima disposizione. Si assumono come riferimento le indicazioni provenienti dalle riflessioni dei giudici amministrativi e si tiene conto dei nuclei familiari che vivono in costruzioni acquisite al patrimonio dei comuni e che, non avendo altra abitazione, rimarrebbero senza casa. Chi non può godere dei benefici dell’intervento normativo, sarà costretto a demolire la struttura abusiva costruita entro i 150 metri e riconosciuta tale dalle Soprintendenze. Se non lo farà spontaneamente, sarà obbligato a farlo, poiché al settimo comma dell’art. 1 sono state previste le risorse economiche necessarie, generate dalle entrate economiche che i Vomuni realizzeranno dai condoni edilizi delle strutture non considerate abusive dalle sovraintendenze come previsto dalla questa norma. Fazio ha dichiarato: “I comuni troveranno in questa norma, se approvata dall’Ars, una soluzione a questo problema, perché si dà certezza lì dove ancora non esiste. I tempi di risposta delle Soprintendenze sono di 90 giorni, trascorsi i quali le costruzioni abusive saranno considerate lecite per il principio del silenzio-assenso”.

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