Redditometro, in arrivo avvisi per ventimila contribuenti - QdS

Redditometro, in arrivo avvisi per ventimila contribuenti

Salvatore Forastieri

Redditometro, in arrivo avvisi per ventimila contribuenti

giovedì 29 Maggio 2014

Originariamente previsti 35.000 controlli, ridimensionati grazie all’intervento del Garante della Privacy. Allo stato attuale, l’esperto ha escluso dalla considerazione “le spese Istat”

PALERMO – Stanno arrivando i 20.000 avvisi che l’Agenzia delle Entrate ha destinato ad altrettanti contribuenti selezionati per avere effettuato, nel 2009, un ammontare di spese non coerente con il reddito dichiarato. Nei loro confronti sarà attivata la procedura di “accertamento sintetico” di cui dall’art.38 del D.P.R. 600/73 modificato dal D.L. 78 del 2010 (il nuovo redditometro).
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Befera, ha dichiarato che le segnalazioni riguardano solo “casi eclatanti”, per cui i contribuenti con scostamenti “fisiologici” non hanno nulla da temere.
Come si ricorderà, originariamente gli avvisi dovevano essere 35.000. Ma il numero dei soggetti selezionati è sceso drasticamente dopo che il Garante della Privacy ha ritenuto di mettere dei “paletti” alle regole del redditometro, principalmente nella parte che consentiva al fisco di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del reddito, anche le “spese Istat”, frutto di una mera presunzione semplice (come le spese per elettrodomestici, arredi, spese per la casa, ecc.), affermando, sostanzialmente, che le statistiche non si adattano assolutamente ad essere considerate veri indicatori di ricchezza.
Le prescrizioni del Garante sono state recepite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 dell’11 marzo 2014, modificando la precedente Circolare n. 24 del 29 Luglio 2013.
Le lettere in arrivo sono abbastanza chiare in quanto forniscono al contribuente le singole spese sulla base delle quali è stata effettuata la selezione e  consentono, in una colonna a parte, di modificare o integrare le somme evidenziate dalla stessa Agenzia.
Evidenziano, poi, il giorno e l’ora in cui il contribuente si dovrà presentare in Ufficio per fornire le sue giustificazioni, consentendo, comunque, di posticipare l’incontro nel caso in cui la data fissata non possa essere rispettata.
Ricordano, inoltre, che, in caso di mancata comparizione oppure nel caso in cui il contribuente non fornisca le indicazioni richieste, il controllo andrà avanti con modalità più penetranti e potranno essere irrogate le sanzioni previste per la mancata comparizione e per la mancata esibizione di documentazione richiesta.
Nella fase del confronto delle spese sostenute con i redditi dichiarati e, quindi, al momento della selezione,  viene effettuato il “lifestage” del contribuente, nel senso che viene determinato il suo esatto profilo familiare, tenendo conto non solo dei componenti della “famiglia fiscale”, ossia quella composta soltanto dal contribuente e dai familiari “a carico”, ma anche di quelli della “famiglia anagrafica”, che può comprendere anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonchè i conviventi di fatto non fiscalmente a carico.
Così, per esempio, se un figlio che sostiene una spesa anche notevolmente superiore al suo reddito non dovrebbe essere selezionato se vive con il padre il cui reddito è in grado di “coprire” anche la spesa del figlio.
Una sezione a parte della lettera serve al contribuente per dichiarare i saldi iniziali e finali dei suoi conti correnti e dei titoli, così come risultanti dagli estratti conto. Questi dati, infatti, riguardando l’anno 2009, non sono attualmente in possesso dell’Agenzia delle entrate, ma comunque potrebbero rivelarsi molto utili allo stesso contribuente per giustificare, per esempio, come sia stato possibile dar luogo ad incrementi patrimoniali che non avrebbero potuto avere capienza nel reddito conseguito dell’anno.
Applicando queste nuove regole, se il contribuente viene selezionato ma poi fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alla “spese certe” ed alle “spese per elementi certi”, nonchè sugli investimenti effettuati ed sulla quota di risparmio dell’anno, magari fornendo pure ulteriori chiarimenti sull’imputabilità di alcune spese ai componenti della “famiglia anagrafica”, il procedimento di controllo sintetico si esaurisce immediatamente.
Diversamente, l’Ufficio è legittimato a proseguire il controllo ed a seguire le fasi successive della procedura, prima  con l’invito all’accertamento con adesione e poi (in caso negativo) all’accertamento vero e proprio contro il quale è sempre possibile fare ricorso in Commissione tributaria.
Fra poco, quindi, avremo modo di capire se questo redditometro è veramente in grado di assolvere alla propria funzione, recuperando l’evasione vera, senza demagocici, generalizzati  ed inutili interventi repressivi.
Forse è proprio ora che l’Amministrazione Finanziaria è chiamata a mostrare il suo vero volto e le sue capacità. Chi scrive, per la verità, ha sempre manifestato la sua fiducia verso questo nuovo sistema di accertamento sintetico, specialmente dopo le modifiche richieste dal Garante della Privacy. Ma se le cose dovessero continuare ad andare così come sono andate fin’ora, anche questo redditometro avrà fallito la sua missione e, probabilmente, scoppierà di nuovo un dibattito politico volto a trovare qualche altro sistema anti evasione.
 

 
Approfondimento. Controlli dal 20% di scostamento tra spese e reddito
 
Si ricorda che l’avvio del controllo, che coincide con l’invio della prima lettera contenente l’invito a comparire, riguarderà i contribuenti per i quali emerge oltre allo scostamento previsto dalla legge pari almeno al 20%, anche una significativa differenza  tra il reddito dichiarato e quello presunto determinato sinteticamente sulla base dei seguenti dati:
a) “spese certe”, ossia quelle che risultano dall’Anagrafe Tributaria (come le spese per mutuo, per locazione, spese per le quali è stata ottenuta la detrazione fiscale ed altri beni e servizi);
b) “spese per elementi certi”, ossia quelle collegate al possesso di beni (come le spese di manutenzione degli immobili e le spese condominiali, ancorate alla superficie dell’abitazione, alle spese per l’utilizzo degli autoveicoli, ancorate alla loro cilindrata,  ecc.);
Il “fitto figurativo”, un elemento abbastanza controverso,sarà preso in considerazione esclusivamente nel caso in cui il contribuente non dovesse avere nessun immobile acquistato o preso in locazione e non dovesse essere in rado di fornire giustificazioni in merito alla spesa sostenuta per il suo alloggio.

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