Interventi antismici e Bonus arredi, cosa sapere - QdS

Interventi antismici e Bonus arredi, cosa sapere

Bartolomeo Buscema

Interventi antismici e Bonus arredi, cosa sapere

martedì 03 Giugno 2014

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le modalità per usufruire degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Scompare l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori e di indicare il costo della manodopera in maniera distinta

CATANIA – L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di maggio la nuova guida alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie nella quale sono contenuti tutte le modalità e gli adempimenti richiesti per usufruire delle detrazioni. Tenteremo qui una sintesi, senza però prima ricordare che dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Va subito detto che negli anni scorsi tre leggi hanno modificato la normativa. In particolare:
a) il decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro);
b) il decreto legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013;
c) la legge n. 147/2013,cosiddetta legge di stabilità 2014, che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.
Come noto, dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Ma vediamo ora le novità salienti che riguardano le agevolazioni per interventi antisismici e Bonus Arredi, insieme alle principali modifiche sugli adempimenti.
Interventi antisismici
La legge n. 147/2013 2014 ha prorogato la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. In particolare, si può detrarre il 65%, delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014, per poi passare all’aliquota del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dello stesso anno. è opportuno qui ricordare che la spesa massima detraibile è pari a 96.000 euro.
Bonus arredi
La sopracitata legge ha anche prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Infine, da una lettura della nuova guida dell’Agenzia delle Entrate si rilevano le seguenti modifiche sugli adempimenti. Prima di tutto l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Segue l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. E poi ancora la riduzione della percentuale, dal 10 al 4 per cento della ritenuta d’acconto sui bonifici che le banche e le Poste hanno l’obbligo di operare.
Ci sono, infine, altre tre nuove disposizioni. La prima riguarda l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. La seconda concerne la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. La terza disposizione ribadisce l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in dieci quote annuali.

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