Pa, le linee guida del Garante sulla pubblicazione di dati online - QdS

Pa, le linee guida del Garante sulla pubblicazione di dati online

Michele Giuliano

Pa, le linee guida del Garante sulla pubblicazione di dati online

domenica 15 Giugno 2014

Dati esatti, aggiornati e indispensabili. No alle informazioni sulla salute

PALERMO – Sui siti on line della Pubblica Amministrazione devono esserci solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute e sulla vita sessuale. Sì agli “open data”, ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli. Sono le misure individuate dal Garante Privacy che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini. Le Linee guida, emanate alla luce del decreto legislativo numero 33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere online per garantirne la trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull’albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.).
 
Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l’Agenzia digitale. Tra le principali misure indicate per la trasparenza online figura anzitutto la pubblicazione soltanto di dati esatti, aggiornati e contestualizzati e la cui pubblicazione risulta realmente necessaria e prevista da una norma di legge o regolamento.
è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche, etc…) possono essere diffusi solo se indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.
 
Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo. Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n. 33, devono procedere prima all’anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato. Inoltre i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.
 
Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

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