Concessione degli alimenti per figli o ex coniugi bisognosi - QdS

Concessione degli alimenti per figli o ex coniugi bisognosi

Serena Giovanna Grasso

Concessione degli alimenti per figli o ex coniugi bisognosi

venerdì 20 Giugno 2014

Il presidente del tribunale può ordinare un assegno in via provvisoria

PALERMO – Molto spesso abbiamo sentito parlare della “concessione degli alimenti” e l’immagine cui più facilmente ricolleghiamo fa riferimento agli alimenti che il padre in sede di divorzio versa in favore del figlio, ma non sempre così stanno le cose. Infatti, gli alimenti possono essere concessi anche all’ex coniuge che a seguito di separazione o divorzio sia divenuto economicamente più debole dell’altro, al punto di non essere più in grado di appagare i propri bisogni primari. Il ricorso agli alimenti sarà giustificato dall’impossibilità per età, salute o inidoneità a svolgere un’attività lavorativa.
 A differenza del mantenimento che intende lasciare invariato il tenore di vita dell’ex coniuge rispetto a quello goduto durante il matrimonio, gli alimenti vengono concessi ed elargiti a causa dello stato di indigenza del soggetto beneficiario. Dunque, cosa accadrà al coniuge che, in uno stato di assoluta precarietà, attende la sentenza definitiva sulla misura degli alimenti elargiti? La legge prevede che finché non siano determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale possa ordinare un assegno in via provvisoria. Ciò proprio per far fronte allo stato di assoluta necessità.
Ad ogni modo, tanto nell’approssimazione quanto nella misura degli alimenti effettivi si prenderanno in considerazione sia la situazione economica dell’eventuale beneficiario, che quella del soggetto cui il sostegno sia domandato. La somma che ne scaturirà dovrà essere sufficiente a coprire i costi per le necessità primarie (alimentarsi, curarsi o acquistare abbigliamento di base). Naturalmente a ciò risulta correlata l’eventuale riduzione degli alimenti o la netta cessazione a tale diritto qualora lo stato di necessità e precarietà sia superato. Allo stesso tempo, tale possibilità risulterà esclusa nel caso in cui l’ex coniuge contragga nuove nozze.
Doppia è la possibilità di adempimento che si prefigura all’obbligato: infatti, questi potrà scegliere se adottare la corresponsione in denaro diretta o accogliere e mantenere presso la propria abitazione colui che vi abbia diritto.

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