Case in affitto: costi per lavori extra - QdS

Case in affitto: costi per lavori extra

Serena Giovanna Grasso

Case in affitto: costi per lavori extra

venerdì 04 Luglio 2014

Al locatore la possibilità di rivalersi sul conduttore per i costi eventualità esclusa quando non esistono le clausole nel contratto “libero”

PALERMO – Sembra lontana l’era in cui esisteva la possibilità di investire sul mattone. Cospicui i rincari delle tasse che oggi assumono le più svariate denominazioni, altrettanto esosi appaiono gli interventi di ristrutturazione cui bisogna necessariamente sottoporre l’immobile. Ma cosa accede nel momento in cui chi dispone di più immobili destinati in locazione, necessita dell’esecuzione di lavori imprescindibili ed improrogabili sebbene non siano considerati di ordinaria amministrazione? Dispone forse del diritto di rivalersi sull’affittuario dal momento che molto spesso è impossibile ammortizzare i seguenti costi sul piano fiscale?
Qualora si tratti di una locazione abitativa disciplinata da un contratto di “patto in deroga” non rinnovatosi tacitamente, il locatore può chiedere al conduttore che i costi sopportati vengano integrati con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte naturalmente le eventuali indennità percepite o che si prospetta di percepire. L’aumento sul canone d’affitto decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere se la richiesta è effettuata entro trenta giorni, altrimenti dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Al contrario, se si tratta di una forma di locazione “libera” con rinnovo tacito, occorre fare riferimento alle pattuizioni contenute nel contratto di locazione. Nella fattispecie, se non è presente alcuna clausola o specifica all’interno del contratto, il locatore non può rivendicare nessun diritto di rimborso per le suddette spese di manutenzione straordinaria.
Ricordiamo che a carico del conduttore risultano essere tutte le spese facenti riferimento la piccola manutenzione.
Infine, concludiamo specificando come per spese e dunque mansioni straordinarie si intendano quei lavori importanti ed improrogabili necessari per conservare all’immobile la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, in conformità a quanto prescritto ai commi 1 e 2 dell’articolo 23 della legge 392/1978.

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